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POLIS Working Papers Dipartimento di Politiche Pubbliche e Scelte Collettive – POLIS
Department of Public Policy and Public Choice – POLIS POLIS Working Papers n. 176
Costituzioni di microstati europei:
I casi di Cipro, Liechtenstein e Città del Vaticano
Fabio Longo and Jőrg Luther
UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE "Amedeo Avogadro" ALESSANDRIA
Periodico mensile on-line "POLIS Working Papers" - Iscrizione n.591 del 12/05/2006 - Tribunale di Alessandria Costituzioni di microstati europei:
i casi di Cipro, Liechtenstein e Città del
Fabio Longo – Jörg Luther
Caratteristiche della Costituzione della Repubblica di Cipro (1960) (F. Longo) Traduzione della Costituzione della Repubblica di Cipro (1960), Parti I e II (F. Longo) Caratteristiche della Costituzione del Principato di Liechtenstein (1921) (J. Luther) Traduzione della Costituzione del Principato di Liechtenstein (1921) (E. Daly) Caratteristiche della Costituzione dello Stato della Città del Vaticano (J. Luther) Fonti costituzionali dello Stato della Città del Vaticano (J. Luther) Questo working paper contiene alcuni lavori preparatori per una raccolta delle costituzioni degli stati europei che focalizzano alcune delle costituzioni meno conosciute e meno studiate dei microstati europei, cioè di stati con meno di 500.000 abitanti il cui territorio corrisponde a una città o una provincia. Ad essi andrebbero aggiunti quelli già più conosciuti di Luxemburg, Malta, San Marino, Andorra e Monaco. Le costituzioni hanno in comune peraltro di essere almeno in parte percepite come costituzioni "ottriate" e discutibili sotto i profili di qualità indicati dalle teorie del costituzionalismo classico. Sono in ogni caso espressione di realtà territoriali e politiche particolari che meritano di non essere ignorate dagli studi comparatistici. Alessandria, 31. 12. 2010 Caratteristiche della Costituzione della Repubblica di Cipro (1960)
di Fabio Longo La storia di Cipro è caratterizzata sin dalla antichità dal costante dominio sull'isola ad opera di popolazioni e Stati rivieraschi del Mediterraneo. È parte dell'impero turco dal XVI secolo d.c. fino al 1878, quando passa sotto l'occupazione e l'amministrazione del governo britannico sulla base di una Convenzione difensiva in chiave anti-russa (4 giugno 1878). Il dominio di fatto degli inglesi si traduce, in seguito alla dichiarazione di guerra agli Alleati da parte dell'impero ottomano, nella formale annessione alla Corona britannica (1914) e, quindi, nel conferimento dello status di colonia della Corona (1925). Con i trattati di Sèvres (1920) e di Losanna (1923), la Turchia aveva nel frattempo riconosciuto l'annessione e rinunciato ai propri diritti su Cipro. Per i seguenti 35 anni, la richiesta di indipendenza dalla Gran Bretagna segna costantemente le rivendicazioni della maggioranza della popolazione isolana e dei suoi delegati di fronte al governo di Londra e, in un secondo momento, presso il Segretariato delle Nazioni Unite. Sull'isola si registrano forti tensioni e ripetuti episodi di terrorismo, accompagnati dalla repressione inglese. La richiesta di indipendenza dalla Corona e di annessione dell'isola alla Grecia (Enosis) si esprime a livello diplomatico mediante l'attivismo dell'Arcivescovo Makarios III, dal 1950 guida spirituale e politica dei greco-ciprioti; trova inoltre a metà degli anni Cinquanta una più solida sponda nel governo greco ed una rinnovata opposizione in quello turco e nella minoranza turco-cipriota. Lo status di Cipro si trasforma così da «vicenda di decolonizzazione … in un problema internazionale che oppone la Grecia e la Turchia, comparendo il Regno Unito nei nuovi panni di onesto conciliatore» (Grandi, p. 18): diversi tentativi di negoziato, tuttavia, falliscono tra il 1955 ed il 1958. Soltanto con i due accordi di indipendenza firmati a Zurigo e a Londra (febbraio 1959), che registrano la convergenza di Grecia, Turchia, Gran Bretagna e delle due comunità isolane, la complessa questione cipriota approda ad una (fragile) soluzione. I trattati, infatti, oltre a regolare i rapporti tra i tre Stati interessati, includono la Struttura di base della istituenda repubblica di Cipro, documento che definisce il "contenuto essenziale" della futura Costituzione; la carta fondamentale della Repubblica di Cipro sarebbe stata elaborata – ai sensi del compromesso raggiunto – da una commissione mista composta da rappresentanti delle due comunità dell'isola (greco-cipriota e turco-cipriota), dei due Stati interessati (Grecia e Turchia) e da un consigliere giuridico scelto dai ministri degli esteri greco e turco. Consigliere giuridico sarà il lo svizzero Marcel Bridel, assistito da Louis Bagi. Secondo il compromesso raggiunto dalla parti interessate l'isola di Cipro sarebbe stata «una Repubblica bi-comunitaria con un unico territorio e con un'unica Costituzione che avrebbe dovuto garantire la concorde collaborazione politica tra greco- e turco-ciprioti e proibire l'unione politica od economica di Cipro con qualsiasi altro Stato…» (Stephen, p. 7).
La Commissione mista si riunì sia a Nicosia che a Losanna e la redazione del progetto di Costituzione terminò nel luglio del 1960: il 16 agosto dello stesso anno la Carta venne promulgata e Cipro dichiarata Repubblica indipendente con capitale Nicosia. L'ordinamento cipriota si configura come il prodotto di un potere costituente in larga parte assistito e guidato; la Costituzione è, di fatto, concessa in applicazione degli accordi di Zurigo e Londra che, peraltro, ne prefiguravano qualificanti vincoli contenutistici. La Carta fondamentale disegna una forma di governo a presidenzialismo duale: il primo Presidente della Repubblica è l'Arcivescovo Makarios, il suo vice è Fazil Kutchuk. Sono eletti entrambi direttamente, rispettivamente dalla comunità greco-cipriota e da quella turco-cipriota.
Il progressivo consolidamento dello status dell'isola sul versante internazionale (nel settembre del 1960 Cipro è ammessa all'Onu e nel 1961 al Commonwealth ed al Consiglio d'Europa) non è accompagnato da un processo di stabilizzazione interna. I primi anni della nuova esperienza costituzionale sono infatti segnati da un acceso ed a tratti estremamente cruento conflitto tra le due comunità, non di rado sostenuto dalle rispettive leadership. Lo stesso Makarios tenterà a più riprese di modificare la Costituzione in senso favorevole ai greco-ciprioti e la censurerà come "ottriata"; disconoscerà infine l'efficacia degli Accordi del 1960. Sin dal 1963 la disapplicazione di svariate disposizioni costituzionali da parte dei vertici greco-ciprioti (con l'obbiettivo di formare organi collegiali privi della prescritta rappresentanza della minoranza turca e di privare questa dei diritti costituzionalmente sanciti) fu al contempo causa di ulteriori tensioni, sintomo di un progressivo scollamento tra la cornice giuridica del nuovo stato e la sua vita costituzionale, e chiaro segno di sofferenza della effettività della recente Costituzione. Da allora, anche a seguito del ritiro dei delegati della propria comunità ad opera dei turco-ciprioti, gli organi costituzionali collegiali furono privi della costituzionalmente prescritta componente turco-cipriota e la stessa carica di Vice Presidente rimase vacante. In definitiva, la Costituzione «ha funzionato solo riguardo al sud dell'isola … e sono rimaste inattuate tutte le complesse disposizioni, consistenti soprattutto in un delicato meccanismo di quote, che traducevano l'eguaglianza istituzionale delle due comunità nazionali dell'isola …» (Poggeschi, p. 1645). Negli anni 1963-1964 parallelamente ai conflitti tra le comunità si delinea progressivamente, sul versante giuridico, una fase di "crisi costituzionale": l'alterazione sostanziale di quanto disposto dalla Carta (anche attraverso ripetuti interventi legislativi) viene giustificata dagli organi politici e giurisdizionali greco-ciprioti facendo ricorso alla doctrine of necessity e alla esigenza di preservare l'ordine sociale.
I ciprioti convivono sin dal 1964 con forze militari Onu di interposizione, la cui presenza già allora rifletteva la volontà della comunità internazionale di smorzare gli scontri tra le due fazioni. Dal 1974 la Turchia è insediata nella parte settentrionale di Cipro: l'intervento militare turco (14 agosto 1974) si configurò – in applicazione degli Accordi di garanzia del 1960 – come reazione al putch dello stesso anno (15 luglio) diretto dalla giunta greca dei colonnelli contro la Repubblica di Cipro, volto a destituire il Presidente cipriota ed a riannettere l'isola alla Grecia. Alla fine del 1974, caduto il regime dei colonnelli, il Presidente Makarios tornò al potere, ma da allora il Nord dell'isola è, di fatto, un protettorato turco e Cipro è divisa in due parti, con due amministrazioni autonome. Il 15 novembre 1983 verrà infine proclamata l'indipendenza della Repubblica turca di Cipro del Nord (TNRC), riconosciuta ad oggi soltanto dal governo di Ankara. La Costituzione della Repubblica di Cipro del 1960 è una Carta lunga (199 articoli), fortemente segnata dalla rilevanza costituzionale delle due comunità, elemento che si ripercuote a tutti i livelli, a partire dalla legittimazione degli organi di vertice dello Stato. Quanto alla distribuzione territoriale del potere, si opta per la soluzione unitaria (sebbene alcuni osservatori vi abbiano rintracciato elementi di natura confederale), pur declinata in modo da valorizzare il carattere bi-comunitario dell'isola. Sin qui il dato formale. La tormentata storia politica cipriota ha portato il sistema a funzionare in modo sensibilmente alterato rispetto a tale disegno: «in luogo del sistema di autonomie personali previste dalla costituzione si è realizzato di fatto un sistema di autonomie territoriali delle zone abitate dalla minoranza turca» (Pizzorusso, p. 389) ed in quelle greco-cipriote.
Il presidenzialismo duale previsto dalla Carta si è concretamente tradotto, dalla metà degli anni Sessanta ed in conseguenza degli eventi sinteticamente riepilogati, in un assetto di governo "mutilato": la mancata attuazione del modello bi-comunitario ha avuto irreversibili ripercussioni sugli organi di vertice dello Stato e, più in generale, degli apparati amministrativi statali. Peculiarità del disegno costituzionale e tratto indicativo della "fisiologica" debolezza del sistema delineato nel 1960, la facoltà attribuita al Presidente ed al Vicepresidente di opporre il veto alle decisioni della Camera dei Rappresentanti in materia di politica estera, di difesa e di sicurezza (art. 50). La Repubblica di Cipro adotta un modello monocamerale che è stato definito monocameralismo di facciata (Cabiaia, p. 145): la Camera dei Rappresentanti sarebbe infatti stata affiancata dalle due Camere di Comunità (artt. 86 ss.). Ulteriore peculiarità è rappresentata dal potere di auto-scioglimento della stessa Camera dei Rappresentanti (art. 67). La Costituzione di Cipro è formalmente una costituzione rigida. Quanto ai limiti contenutistici, alcune disposizioni sono classificate dalla stessa costituzione come basic e non possono in alcun caso essere oggetto di emendamenti (art. 182, I co.). La Carta è stata tuttavia emendata cinque volte dal 1989 al 2006 ma al di fuori della procedura prescritta (art. 182, II e III co.), senza l'intervento dei turco-ciprioti e nel quadro della doctrine of necessity (A. Markides, pp. 8 ss). Il testo ufficiale della Costituzione, tuttavia, non accoglie le disposizioni contenute nelle Amendment of the Constitution Laws e rimane formalmente immutato rispetto a quello entrato in vigore nel 1960. Ulteriore spunto degno di nota è rappresentato dal ricorso, nel testo della Carta e più in particolare negli articoli della Parte seconda dedicati a Libertà e diritti fondamentali, a formulazioni quasi integralmente mutuate dalla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali. Terza isola del Mediterraneo per estensione, con una popolazione di poco più di un milione di abitanti (dei quali circa 270.000 nella TNRC, che interessa un terzo della superficie totale), Cipro è ancora oggi al centro di tensioni politiche e militari tra Grecia e Turchia, destinate a ripresentarsi episodicamente, vista la rilevanza strategica dell'isola rispetto all'area mediorentale. La Repubblica di Cipro, dopo negoziati pluriennali, è entrata a far parte della Unione Europea il primo maggio del 2004. Sono falliti i tentativi di sfruttare il percorso di adesione per approdare ad una riunificazione dell'isola: la maggioranza greco-cipriota aveva infatti, con referendum, rigettato tale opzione nell'aprile dello stesso anno.
E. Cabiaia, Costituzione internazionalmente ottriata e indipendenza: Cipro, Clueb, Bologna, 1992.
B. Grandi, Profili internazionali della questione di Cipro, Giuffrè, Milano, 1983.
W. Krawietz/ S. Rogge (Hrsg.), Political and Legal System of the Republic of Cyprus – A Self-referential and Comparative Approach to Law, «Rechtstheorie», Sonderheft Zypern, 34. Band, 2003, H. 1.
A. Markides, The Republic of Cyprus, in C. Kortmann/ J. Fleuren/ W. Voermans (eds.), Constitutional Law of 10 EU Members States: The 2004 Enlargement, Kluwer BV, Deventer, 2006.
K. C. Markides, The Rise and Fall of the Cyprus Republic, Yale University Press, New Haven-London, 1977.
A. Pizzorusso, Le minoranze nel diritto pubblico interno, Giuffè, Milano, 1967, pp. 388-391. G. Poggeschi, Cipro: la questione di un'isola spaccata in due, in «Diritto pubblico comparato ed europeo», 2004-IV, 1639-1665.
G.M. Pikis, Constitutionalism – Human Rights – Separation of Powers: The Cyprus Precedent, Martin Nijhoff Publishers, Leiden-Boston, 2006.
M. Stephen, La questione cipriota, in A. Sinagra/ C. Zanghì (cur.), La questione cipriota: La storia e il diritto, Giuffrè, Milano, 1999, pp. 1-81.
P. A. Zervakis / T. Costeas, Die politischen Systeme Zyperns, in W. Ismayr (Hrsg.), Die politischen Systeme Osteuropas, VS, Wiesbaden, 2010, pp. 1097-1157.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO (1960)
ART. 1. – Cipro è una Repubblica indipendente e sovrana, a regime presidenziale, con un Presidente greco ed un Vicepresidente turco eletti rispettivamente dalle Comunità greca e turca di Cipro, secondo quanto disposto dalla presente Costituzione.
ART. 2. – Ai fini della presente Costituzione: 1°) la Comunità greca comprende tutti i cittadini della Repubblica greci d'origine, la cui lingua madre sia la greca, o che condividano le tradizioni culturali greche o che siano membri della Chiesa greco-ortodossa; 2°) la Comunità turca comprende tutti i cittadini della Repubblica che siano d'origine turca, la cui lingua madre sia la turca, o che condividano le tradizioni culturali turche o che siano mussulmani; 3°) i cittadini della Repubblica che non rientrino nei casi previsti dai due precedenti commi 1° e 2° dovranno, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della Costituzione, optare individualmente tra l'appartenenza alla Comunità greca e l'appartenenza alla Comunità turca; tuttavia, se appartengono a un gruppo religioso, essi opteranno come gruppo religioso ed in seguito a tale opzione saranno considerati membri della Comunità prescelta. Il cittadino della Repubblica che appartenga ad un gruppo religioso può scegliere di non aderire all'opzione del gruppo e, con una dichiarazione scritta e firmata, presentata entro un mese dalla data della opzione all'autorità competente della Repubblica e ai Presidenti delle Camere delle Comunità greca e turca, può optare di appartenere ad una Comunità diversa da quella indicata dal gruppo. Nel caso in cui l'opzione di un gruppo religioso non sia accettata perché i suoi membri non raggiungono il numero prescritto, ciascun membro del gruppo può, entro un mese dalla data del rifiuto dell'accettazione dell'opzione, optare nel suddetto modo, individualmente, per la Comunità cui intende appartenere. Ai fini del presente comma, il gruppo religioso è un gruppo di persone, residenti normalmente a Cipro, professanti la stessa religione, appartenenti allo stesso rito o soggette alla stessa giurisdizione, il cui numero, alla data di entrata in vigore della presente Costituzione, superi le mille unità e delle quali almeno cinquecento divengano a tale data cittadini della Repubblica.
4°) chiunque diventi cittadino della Repubblica dopo l'entrata in vigore della Costituzione eserciterà l'opzione prevista dal comma 3°) del presente articolo entro tre mesi dalla data di ottenimento della cittadinanza; 5°) i cittadini greci o turchi che rientrino nelle disposizioni dei commi 1°) e 2°) del presente articolo, possono cessare di appartenere alla Comunità di cui sono membri ed optare per l'appartenenza all'altra Comunità con: a) una richiesta scritta e firmata, presentata all'autorità competente della Repubblica ed ai Presidenti delle Camere delle Comunità greca e turca; b) l'approvazione della Camera dell'altra Comunità.
6°) gli individui e i gruppi religiosi, appartenenti all'una o all'altra Comunità in base alle disposizioni del comma 3°) del presente articolo, possono cessare di appartenere alla loro Comunità e passare all'altra con: a) una richiesta scritta e firmata, individualmente o in gruppo, presentata all'autorità competente della Repubblica e ai Presidenti delle Camere delle Comunità greca e turca; b) l'approvazione della Camera dell'altra Comunità.
7°) a) La donna sposata appartiene alla Comunità del marito. b) I figli o le figlie di età inferiore ai ventun anni, non sposati, appartengono alla Comunità del padre o, nel caso in cui il padre sia ignoto ed essi non siano stati adottati, a quella della madre.
ART. 3. – 1°) Le lingue ufficiali della Repubblica sono il greco ed il turco.
2°) Gli atti e i documenti legislativi, esecutivi ed amministrativi sono redatti in entrambe le lingue ufficiali e, nel caso in cui per espressa previsione della presente Costituzione sia necessaria la promulgazione, sono promulgati mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica in entrambe le lingue. 3°) I documenti amministrativi e gli altri documenti ufficiali indirizzati ad un greco o ad un turco sono redatti rispettivamente in lingua greca o in lingua turca.
4°) I procedimenti giudiziari sono formulati e le sentenze sono redatte in lingua greca se le parti sono greche, in lingua turca se le parti sono turche e in entrambe le lingue se le parti sono greche e turche. La lingua o le lingue ufficiali utilizzate a tali fini in tutti gli altri casi saranno specificate dal Regolamento adottato dall'Alta Corte in base all'articolo 163 della presente Costituzione.
5°) Tutti i testi della Gazzetta Ufficiale della Repubblica sono pubblicati in entrambe le lingue ufficiali nello stesso fascicolo. 6°) 1. Eventuali divergenze tra il testo greco e quello turco in atti o documenti legislativi, esecutivi o amministrativi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica sono decise da un tribunale competente. 2. Il testo prevalente di leggi o deliberazioni di una Camera di Comunità pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica è quello redatto nella lingua della Camera interessata. 3. Nel caso in cui si rilevi una differenza tra il testo greco e quello turco in un atto o documento esecutivo o amministrativo che, sebbene non pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sia stato altrimenti pubblicato, la decisione del Ministro o di altra autorità competente su quale sia il testo prevalente sarà definitiva. 4. Il tribunale competente può garantire i giusti rimedi nei casi citati di divergenza fra i testi.
7°) Le due lingue ufficiali sono usate per le monete, per le banconote e per i timbri.
8°) Ogni persona ha il diritto di rivolgersi alle autorità della Repubblica in una delle due lingue ART. 4. – 1°) La bandiera della Repubblica ha colore e disegno neutrali, scelti dal Presidente e dal Vicepresidente della Repubblica congiuntamente.
2°) Le Autorità della Repubblica ed ogni ente od organo pubblico o di pubblica utilità istituito o disciplinato dalle leggi della Repubblica espongono la bandiera della Repubblica e nelle festività possono esporre, insieme a quella della Repubblica, le bandiere greca e turca.
3°) Le Autorità e le istituzioni delle Comunità possono esporre nelle festività, insieme alla bandiera della Repubblica, le bandiere greca o turca.
4°) Ogni cittadino della Repubblica ed ogni ente, ad esclusione quelli pubblici, i cui componenti siano cittadini della Repubblica, può esporre sui propri locali la bandiera della Repubblica oppure la bandiera greca o quella turca, senza alcuna restrizione.
ART. 5. – La Comunità greca e la Comunità turca hanno il diritto di celebrare le rispettive feste PARTE II.
LIBERTÀ E DIRITTI FONDAMENTALI
ART. 6. – Secondo quanto espressamente previsto dalla presente Costituzione, nessuna legge o deliberazione della Camera dei Rappresentanti o di una delle Camere delle Comunità e nessun atto o decisione di qualsiasi organo, autorità o persona che eserciti nella Repubblica potere esecutivo o funzioni amministrative, può porre in essere discriminazioni contro una delle due Comunità o contro qualsiasi persona sia a titolo individuale sia in qualità di membro di una Comunità.
ART. 7. – 1°) Tutti hanno diritto alla vita e all'integrità fisica.
2°) Nessuno può essere privato della vita tranne che in esecuzione di una sentenza di condanna del competente tribunale per un delitto per il quale tale pena sia stabilita dalla legge. Una legge può prevedere tale pena soltanto in caso di omicidio premeditato, alto tradimento, pirateria jure gentium e delitti capitali previsti dal diritto militare.
3°) La pena capitale non sarà considerata inflitta in contrasto con il presente articolo quando sia il risultato di ricorso assolutamente necessario all'uso della forza: a) in difesa della persona o della proprietà contro un pericolo proporzionato e altrimenti inevitabile e irreparabile; b) per effettuare l'arresto o per prevenire la fuga di una persona legittimamente detenuta;c) in un'azione condotta con l'obiettivo di sedare di una rivolta o una insurrezione, nelle circostanze e con le modalità previste dalla legge.
ART. 8. – Nessuno sarà sottoposto a tortura ovvero a pena o trattamento inumani o degradanti.
ART. 9. – Tutti hanno diritto ad un'esistenza decorosa ed alla previdenza sociale. La legge provvede alla protezione dei lavoratori, all'assistenza dei poveri e ad un sistema di assicurazione sociale.
ART. 10. – 1°) Nessuno può essere ridotto in schiavitù o servitù.
2°) Nessuno può essere costretto ad eseguire un lavoro forzato o obbligatorio.
3°) Ai fini del presente articolo, il lavoro forzato o obbligatorio non include: a) i lavori assegnati durante l'ordinario corso della detenzione, imposti conformemente alle disposizioni dell'articolo 11 ovvero durante il periodo della libertà condizionale; b) i servizi di carattere militare obbligatori ovvero, in casi di obiezione di coscienza previsti dalla legge, i servizi richiesti in luogo di quello militare obbligatorio; c) i servizi richiesti in caso di emergenza o di calamità che minacci la vita o il benessere degli abitanti.
ART. 11. – 1°) Tutti hanno diritto alla libertà e alla sicurezza personale.
2°) Nessuno può essere privato della propria libertà, salvo che nei seguenti casi, per il tempo e nei modi previsti dalla legge: a) in caso di detenzione a seguito di una condanna da parte di un tribunale competente; b) in caso di arresto o detenzione per violazione di un provvedimento emesso da un c) in caso di arresto o detenzione di una persona disposti al fine di tradurla davanti alla competente autorità giudiziaria, nel ragionevole sospetto che abbia commesso un reato, ovvero quando ciò sia ragionevolmente ritenuto necessario al fine di prevenire un reato o di evitare la fuga dopo la commissione di un reato; d) in caso di detenzione regolare di un minore ai fini del suo inserimento in una struttura rieducativa ovvero in caso di una sua regolare detenzione in attesa della traduzione davanti alla competente autorità giudiziaria; e) in caso di detenzione finalizzata a prevenire la diffusione di una malattia contagiosa, ovvero in caso di detenzione di malati di mente, alcolizzati, tossicodipendenti o vagabondi; f) in caso di arresto o detenzione finalizzati ad impedire l'ingresso nel territorio della Repubblica ad una persona non autorizzata o allo straniero contro il quale sia in corso un procedimento di espulsione o di estradizione.
3°) Salvo quanto previsto dalla legge in caso di flagrante reato punibile con la morte o la prigione, nessuno può essere arrestato se non in base ad un mandato di cattura dell'autorità giudiziaria, motivato ed emesso nelle forme prescritte dalla legge.
4°) La persona arrestata è informata, al momento del suo arresto, nella lingua che comprende, dei motivi dell'arresto. Le sarà concessa l'assistenza di un avvocato di sua scelta.
5°) La persona arrestata è portata, non appena ciò sia possibile e in ogni caso non oltre 24 ore dopo l'arresto, dinanzi al giudice, a meno che non sia stata precedentemente rilasciata.
6°) Il giudice davanti al quale è portata la persona arrestata, procede senza ritardo ad esaminare i motivi dell'arresto in una lingua compresa dalla persona arrestata e, al più presto possibile ed in ogni caso non più tardi di tre giorni dalla comparizione, provvede a rilasciarla con le modalità che riterrà idonee ovvero, se le indagini sul reato non siano state ancora completate, a trattenerla in custodia. Il giudice può rinviare in custodia la persona arrestata di volta in volta per un periodo non superiore ad otto giorni per volta; tuttavia la durata totale del rinvio in custodia non dovrà superare i tre mesi dalla data dell'arresto, al termine dei quali le persone o autorità incaricate della custodia devono liberare immediatamente la persona in stato di arresto.
Contro la decisione del giudice in base al precedente comma è sempre ammesso l'appello.
7°) Ogni persona privata della libertà per arresto o detenzione ha diritto ad avviare un procedimento giudiziario per ottenere rapidamente da un tribunale una decisione circa la legittimità della sua detenzione o l'ordine della sua liberazione nel caso in cui la detenzione sia illegittima.
8°) Ogni persona che sia stata arrestata o detenuta in violazione delle disposizioni del presente articolo ha diritto ad una riparazione.
ART. 12. – 1°) Nessuno può essere considerato colpevole per atti od omissioni non costituenti reato in base alla legge in vigore al tempo in cui furono commessi e nessuno può essere punito con una pena più pesante di quella espressamente stabilita dalla legge per quel determinato reato al tempo in cui fu commesso.
2°) Una persona che sia stata assolta oppure condannata per un reato non può essere processata di nuovo per il medesimo reato. Nessuno può essere punito due volte per la medesima azione o omissione, salvo che da tale atto o omissione sia derivata la morte.
3°) La legge non può stabilire una pena sproporzionata alla gravità del reato.
4°) L'imputato è presunto innocente fino a che non sia provata la sua colpevolezza secondo la 5°) Ogni persona accusata di un reato ha diritto di: a) essere informata nel più breve tempo possibile, nella lingua che comprende ed in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico; b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare sua difesa;c) difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta ovvero, se non ha i mezzi sufficienti per retribuire un difensore, poter essere assistita gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia; d) interrogare o fare interrogare i testimoni a carico ed ottenere la comparizione e l'interrogatorio dei testimoni a discarico alle medesime condizioni di quelli a carico; e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in tribunale.
6°) È proibita la pena della confisca generale della proprietà.
ART. 13. – 1°) Tutti hanno il diritto di circolare liberamente nel territorio della Repubblica e di fissare la propria residenza in ogni sua parte, nel rispetto delle restrizioni imposte dalla legge unicamente ai fini della difesa o della salute pubblica ovvero disposte a titolo di pena da un tribunale competente.
2°) Tutti hanno il diritto di lasciare permanentemente o temporaneamente il territorio della Repubblica, secondo quanto previsto delle ragionevoli restrizioni imposte dalla legge.
ART. 14. – In nessuna circostanza il cittadino può essere bandito o escluso dalla Repubblica.
ART. 15. – 1°) Tutti hanno diritto al rispetto della propria vita privata e familiare.
2°) Non può esservi ingerenza nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e sia necessaria unicamente nell'interesse della sicurezza della Repubblica o dell'ordine costituzionale o della incolumità pubblica o dell'ordine pubblico o della salute pubblica o della moralità pubblica o della protezione di diritti e libertà garantiti a tutti dalla Costituzione.
ART. 16. – 1°) L'abitazione personale è inviolabile.
2°) Non sono consentiti l'ingresso o la perquisizione in un'abitazione personale salvo che nei casi previsti dalla legge e in base ad un mandato dell'autorità giudiziaria debitamente motivato, ovvero quando l'ingresso sia compiuto per espresso consenso dell'occupante o al fine di soccorrere vittime di un atto di violenza o di una calamità.
ART. 17. – 1°) Tutti hanno diritto al rispetto e al segreto della propria corrispondenza e delle altre forme di comunicazione quando siano effettuate con mezzi non vietati dalla legge.
2°) Non sono ammesse ingerenze nell'esercizio di questo diritto salvo quanto stabilito con legge e soltanto nei confronti di detenuti condannati o di persone in detenzione preventiva, o in casi di corrispondenza e comunicazioni d'affari durante l'amministrazione fallimentare.
ART. 18 – 1°) Tutti hanno diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.
2°) Tutte le religioni, le cui dottrine o riti non siano segreti, sono libere.
3°) Tutte le religioni sono eguali di fronte alla legge. Senza pregiudizio alla competenza delle Camere delle Comunità, nessun atto legislativo, esecutivo o amministrativo della Repubblica può discriminare una religione o una istituzione religiosa.
4°) Tutti sono liberi e hanno il diritto di professare la propria fede e di manifestare la propria religione o credo attraverso il culto, l'insegnamento, la pratica e l'osservanza, sia individualmente che collettivamente, in privato o in pubblico, e di cambiare la propria religione o credo.
5°) È proibito il ricorso a violenze fisiche o morali al fine di far mutare ad una persona la sua religione o al fine di evitare che ciò avvenga.
6°) La libertà di manifestare la propria religione o credo è sottoposta soltanto alle limitazioni prescritte dalla legge, necessarie nell'interesse della sicurezza della Repubblica, o dell'ordine costituzionale o della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, della salute pubblica o della morale pubblica, o della protezione di diritti e libertà garantiti ad ognuno dalla Costituzione.
7°) Fino a che il minore non raggiunga l'età di sedici anni, la decisione sulla religione da professare è presa dalla persona che ne ha legalmente la tutela.
8°) Nessuno può essere costretto a pagare imposte o tasse i cui proventi siano in special modo destinati in tutto o parte agli scopi di una religione diversa dalla propria.
ART. 19. – 1°) Tutti hanno diritto alla libertà di parola e di espressione in ogni forma.
2°) Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà ricevere e di far circolare informazioni ed idee, senza ingerenza delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.
3°) L'esercizio dei diritti considerati nel primo e nel secondo comma del presente articolo può essere soggetto a quelle formalità, condizioni, restrizioni o pene che siano prescritte dalla legge e necessarie unicamente nell'interesse della sicurezza della Repubblica o dell'ordine costituzionale, della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, della salute pubblica o della morale pubblica, ovvero per la protezione della reputazione o dei diritti altrui o per prevenire la divulgazione di informazioni ricevute confidenzialmente, ovvero per garantire l'autorità e l'imparzialità dell'ordine giudiziario.
4°) Il sequestro di giornali od altri stampati non è consentito senza permesso scritto del Procuratore Generale della Repubblica, che deve essere confermato dalla decisione del Tribunale competente entro un termine non superiore alle 72 ore, trascorse le quali il sequestro sarà revocato.
5°) Nessuna disposizione del presente articolo vieta alla Repubblica di sottoporre ad un regime di licenze le società televisive e di radiodiffusione e le imprese cinematografiche.
ART. 20. – 1°) Tutti hanno il diritto di ricevere, ed ogni persona o istituzione ha il diritto di fornire, l'istruzione o l'educazione, secondo quanto previsto dalle formalità, dalle condizioni o dalle restrizioni fissate dalla relativa legge di Comunità e rese necessarie unicamente nell'interesse della Repubblica o dell'ordine costituzionale o della sicurezza pubblica, o dell'ordine pubblico, o della salute pubblica e della moralità pubblica, o del livello e della qualità dell'educazione o per la protezione di diritti e libertà altrui, incluso il diritto dei genitori di garantire ai figli un'educazione conforme ai loro convincimenti religiosi.
2°) L'educazione elementare gratuita è assicurata dalle Camere delle Comunità greca e turca nelle rispettive scuole elementari delle Comunità.
3°) L'insegnamento elementare è obbligatorio per tutti i cittadini in età scolare. Tale età è fissata da una legge della Camera di Comunità competente.
4°) L'istruzione diversa da quella elementare è garantita dalle Camere delle Comunità greca e turca per i casi meritevoli con le modalità e le condizioni da stabilirsi in base a legge delle Comunità. ART. 21. – 1°) Tutti hanno diritto di riunirsi pacificamente.
2°) Tutti hanno diritto alla libertà di associazione, incluso quello di costituire e di aderire ad associazioni sindacali per la tutela dei propri interessi. Nonostante le restrizioni di cui al terzo comma del presente Articolo, nessuno può esser costretto ad aderire ad un' associazione o a continuare ad esserne membro.
3°) Nessuna restrizione è posta all'esercizio di tali diritti, tranne quelle previste dalla legge ed assolutamente necessarie, unicamente nell'interesse della sicurezza della Repubblica, dell'ordine costituzionale, della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, della salute pubblica o della morale pubblica, ovvero per la protezione di diritti e libertà garantiti dalla Costituzione a ogni persona, indipendentemente dal fatto che tale persona sia o meno partecipe di queste riunioni o membro di tali associazioni.
4°) Sono vietate le associazioni i cui scopi ed attività siano contrari all'ordine costituzionale.
5°) La legge può imporre restrizioni all'esercizio tali diritti per i membri delle forze armate, della polizia o della gendarmeria.
6°) Tenute presenti le disposizioni delle leggi riguardanti la costituzione, la fusione, la appartenenza (inclusi i diritti e gli obblighi dei membri), la gestione, l'amministrazione, la liquidazione e la dissoluzione delle società, le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla costituzione di compagnie, società ed altre associazioni a scopo di lucro.
ART. 22. – 1°) Le persone che raggiungano l'età nuziale sono libere di contrarre matrimonio e formare una famiglia, secondo quanto previsto dalle leggi relative al matrimonio applicabili in base alle disposizioni della Costituzione.
2°) Le disposizioni di cui al comma precedente sono così applicate nei seguenti casi: a) se la legge relativa al matrimonio applicabile alle due parti come previsto dall'articolo 111 non è la medesima, le parti possono scegliere che il loro matrimonio sia regolato dalla legge applicabile ad una o all'altra in base a quell'articolo; b) se le disposizioni dell'articolo 111 non siano applicabili ad alcuna delle due parti e nessuna di esse sia membro della Comunità turca, il matrimonio è regolato da una legge della Repubblica approvata dalla Camera dei Rappresentanti che non conterrà alcuna restrizione all'infuori di quelle riguardanti l'età, la salute, la prossimità di parentela e il divieto della poligamia; c) se le disposizioni dell'articolo 111 siano applicabili solo ad una delle due parti e l'altra non sia membro della Comunità turca, il matrimonio sarà regolato da una legge della Repubblica come alla precedente lettera b), purché le parti possano scegliere che il loro matrimonio sia regolato dalla legge applicabile ad una di esse, in base all'articolo 111, se tale legge ne permette il matrimonio.
3°) Nessuna disposizione del presente articolo può in ogni caso minare i diritti, ad eccezione di quelli relativi al matrimonio, della Chiesa greco-ortodossa o di gruppi religiosi ai quali membri si applicano le disposizioni del comma 3°) dell'articolo 2 della presente Costituzione.
ART. 23. – 1°) Tutti, individualmente o con altri, hanno il diritto di acquistare, tenere, possedere, godere e disporre di beni mobili ed immobili, ed al rispetto di tale diritto. La Repubblica si riserva i diritti sull'acqua, i minerali e ad i reperti archeologici che si trovano sotto il suolo.
2°) Salvo quelle previste nel presente articolo, non può essere stabilita alcuna restrizione, limitazione o privazione dei suddetti diritti.
3°) All'esercizio di tali diritti possono essere imposte per legge le restrizioni e le limitazioni che si rendano assolutamente necessarie nell'interesse della sicurezza pubblica, della salute pubblica o della morale pubblica, ovvero per l'attuazione di piani urbanistici od agricoli, per lo sviluppo e l'utilizzo della proprietà ai fini di pubblica utilità ovvero per la protezione dei diritti di terzi. Un'adeguata riparazione è sollecitamente pagata per le restrizioni o limitazioni che diminuiscano materialmente il valore economico della proprietà interessata; in caso di disaccordo, tale forma di compensazione sarà determinata da un tribunale civile.
4°) Qualsiasi bene mobile od immobile o qualunque diritto o interesse su di esso può essere acquisito coattivamente dalla Repubblica, da organi municipali o dalle Camere delle Comunità e destinato ad istituzioni o enti educativi, religiosi, di beneficenza o sportivi, nei limiti della propria competenza e unicamente se i proprietari sono persone afferenti alla medesima Comunità, oppure da un ente pubblico o di pubblica utilità al quale la legge accordi tale diritto e soltanto: a) ai fini di pubblica utilità e unicamente qualora ciò sia espressamente previsto da una legge generale sull'acquisto coattivo, emanata entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione; e b) quando il suddetto fine sia riconosciuto in una decisione motivata della autorità acquirente, assunta in conformità alle disposizioni della suddetta legge; e c) contro pagamento in contanti e in anticipo di un giusto ed equo compenso determinato, in caso di disaccordo, da un tribunale civile.
5°) I beni immobili e i diritti e gli interessi relativi coattivamente acquisiti sono usati unicamente per lo scopo per cui essi sono stati acquisiti. Se entro tre anni dalla data dell'acquisizione lo scopo non sia stato ancora raggiunto, l'autorità acquirente offre il bene al precedente proprietario, immediatamente dopo la scadenza di tale termine ed al prezzo al quale fu acquisito. Il precedente proprietario può, entro tre mesi dal ricevimento di tale offerta, manifestare l'accettazione o il rifiuto; in caso di accettazione, la proprietà gli sarà immediatamente restituita dopo il pagamento del prezzo entro un ulteriore periodo di tre mesi dalla accettazione.
6°) In caso di riforme agrarie, la terra è distribuita soltanto a persone appartenenti alla stessa Comunità del proprietario espropriato.
7°) Le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto del presente articolo non possono precludere l'applicazione di leggi relative a procedimenti esecutivi riguardo a imposte o penalità fiscali, sentenze, obbligazioni contrattuali, ovvero volte alla tutela della vita o della proprietà.
8°) I beni mobili ed immobili possono essere requisiti dalla Repubblica o da una Camera di Comunità per istituzioni o enti educativi, religiosi, di beneficenza o sportivi, nei limiti della propria competenza ed unicamente nel caso che il proprietario o chi ne ha il godimento appartenga alla medesima Comunità e soltanto: a) ai fini di una pubblica utilità e unicamente se ciò sia espressamente previsto da una legge generale per la requisizione, promulgata entro un anno dalla data di entrata in vigore della Costituzione; e b) quando il suddetto fine sia riconosciuto in una decisione motivata della autorità che procede alla requisizione, assunta in conformità alle disposizioni della suddetta legge; e c) per un periodo non superiore ai tre anni; ed) dietro immediato pagamento in contanti di un proporzionato ed equo indennizzo determinato, in caso di disaccordo, da un tribunale civile.
9°) In nessun caso, privazioni, restrizioni o limitazioni dei diritti previsti al primo comma del presente articolo saranno compiute riguardo a beni mobili ed immobili appartenenti a un Vescovado, a monasteri, a chiese ed enti ecclesiastici, né ai diritti o interessi relativi, se non con il consenso scritto della competente autorità ecclesiastica che ne esercita il controllo. Le disposizioni dei commi terzo, quarto, settimo e ottavo del presente articolo sono soggette alla riserva di cui al presente comma. Tuttavia, le restrizioni o le limitazioni ai fini di piani urbanistici o agricoli, di cui al terzo comma del presente articolo, sono escluse dalle disposizioni del presente comma.
10°) In nessun caso privazioni, restrizioni o limitazioni di diritti previsti al primo comma di questo articolo saranno compiute, riguardo a beni mobili ed immobili Vakf, inclusi gli oggetti e i sudditi dei Vafks e le proprietà appartenenti alle moschee o ad altri istituti religiosi mussulmani, ovvero ad altri diritti ed interessi su di essi, se non con l'approvazione della Camera della Comunità turca e secondo quanto previsto dalle Leggi e dai Principî dei Vafks. Le disposizioni dei commi, terzo, quarto, settimo ed ottavo del presente articolo sono soggette alla riserva di cui al presente comma. Tuttavia, le restrizioni o le limitazioni ai fini dei piani urbanistici o agricoli, di cui al terzo comma di questo articolo, sono escluse dalle disposizioni del presente comma.
11°) Tutti gli interessati possono ricorrere al tribunale in virtù delle disposizioni del presente articolo; il ricorso varrà a sospendere il procedimento di acquisizione. In caso di restrizioni o limitazioni imposte a norma del terzo comma del presente articolo, il tribunale può ordinare la sospensione di qualsiasi procedimento.
Le decisioni del tribunale ai sensi del presente articolo sono soggette ad appello.
ART. 24. – 1°) Tutti sono tenuti a contribuire agli oneri pubblici secondo i propri mezzi.
2°) Nessun contributo sotto forma di imposta, diritto o tassa di qualsiasi genere, può essere imposto se non in base alla legge.
3°) Le imposte, i diritti, le tasse di qualsiasi genere non possono imposte con effetto retroattivo; tuttavia, un dazio di importazione può essere imposto a partire dalla data della presentazione del relativo disegno legge.
4°) Le imposte, i diritti e le tasse di qualsiasi genere non possono essere insostenibili o proibitive, ad eccezione dei dazi di dogana.
ART. 25. – 1°) Tutti hanno il diritto di esercitare qualsiasi professione o di dedicarsi a qualsiasi occupazione, impresa o commercio.
2°) L'esercizio di questo diritto può essere assoggettato alle formalità, condizioni o restrizioni prescritte dalla legge e relative esclusivamente ai requisiti normalmente richiesti per l'esercizio di ciascuna professione e siano necessari unicamente nell'interesse della sicurezza della Repubblica o dell'ordine costituzionale o della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, della salute pubblica o morale pubblica, ovvero per la protezione di diritti e libertà garantiti a ognuno dalla Costituzione, o nel pubblico interesse. Tuttavia tali formalità, condizioni o restrizioni aventi per scopo l'interesse pubblico non possono essere imposte se risultano contrarie agli interessi di ciascuna delle due delle Comunità.
3°) A titolo di eccezione alle presenti disposizioni, la legge può disporre, se ciò è nel pubblico interesse, che determinate attività di pubblico servizio o riguardanti lo sfruttamento di sorgenti di energia o di altre risorse naturali, siano riservate esclusivamente alla Repubblica ovvero ad enti municipali, ovvero ad un ente pubblico istituito a tal fine e amministrato sotto il controllo della Repubblica, con un capitale che può essere composto di fondi pubblici o privati. Tuttavia nel caso in cui simili imprese siano state condotte da persona diversa da un ente municipale o da un ente pubblico riconosciuto, gli impianti usati per simile attività sono acquisite, a seconda dei casi, a richiesta di tale persona, contro pagamento di un giusto prezzo, dalla Repubblica, da un ente municipale o da un ente pubblico riconosciuto.
ART. 26. – 1°) Tutti hanno il diritto di obbligarsi liberamente per contratto, secondo le condizioni, le limitazioni o le restrizioni disposte dai principî generali della legge sui contratti. Una legge provvede a prevenire gli abusi da parte di persone che abbiano un potere economico dominante.
2°) La legge può prevedere per datori di lavoro e lavoratori contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria, con forme adeguate di tutela per i diritti di ciascuno, rappresentati o meno in sede di conclusione del contratto.
1°) Il diritto allo sciopero è riconosciuto ed il suo esercizio può essere regolato dalla legge unicamente ai fini della salvaguardia della sicurezza della Repubblica o dell'ordine costituzionale o dell'ordine pubblico o della sicurezza pubblica, ovvero della tutela dell'approvvigionamento e dei servizi essenziali alla vita di ogni abitante o della protezione di diritti e libertà garantiti ad ogni persona dalla Costituzione.
2°) Gli appartenenti alle forze armate, alla polizia ed alla gendarmeria non hanno diritto di sciopero. Una legge può estendere tale divieto ai dipendenti pubblici.
ART. 28. – 1°) Tutti sono uguali davanti alla legge, alla pubblica amministrazione ed alla giustizia e tutti hanno diritto ad eguale protezione e trattamento.
2°) A tutti è assicurato il godimento dei diritti e delle libertà previsti dalla presente Costituzione senza alcuna diretta o indiretta discriminazione, a causa della appartenenza alla Comunità, della razza, della religione, della lingua, del sesso, delle convinzioni politiche o di altra natura, della origine nazionale e sociale, della nascita, del colore, della ricchezza, della classe sociale o di qualsiasi altro motivo, a meno che una espressa contraria disposizione sia fissata nella presente Costituzione.
3°) Nessun cittadino è autorizzato all'uso o al godimento di privilegi relativi a qualsiasi titolo di nobiltà o a distinzioni sociali dentro i confini territoriali della Repubblica.
4°) Nessun titolo od altra distinzione sociale può essere conferito o riconosciuto nella ART. 29. – 1°) Ciascuno ha il diritto, individualmente o insieme con altri cittadini, di presentare richieste o reclami scritti alle competenti autorità pubbliche e a vederli considerati e decisi sollecitamente dalle stesse. Di ogni decisione, debitamente motivata, è data notizia immediatamente, e comunque entro un termine non superiore ai trenta giorni, a chi ha presentato richieste o reclami. 2°) Nel caso in cui l'interessato sia danneggiato da tale decisione o nel caso in cui questa non gli sia stata notificata nel termine previsto dal primo comma del presente articolo, egli può ricorrere al tribunale competente per la materia della richiesta o del reclamo.
ART. 30. – 1°) A nessuno può essere negato di adire il tribunale assegnatogli a norma dalla presente Costituzione. È proibita sotto qualsiasi nome la istituzione di comitati giudiziari o di tribunali eccezionali.
2°) Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza è motivata e resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa ed al pubblico durante tutto o parte del processo, per decisione del tribunale quando ciò sia nell'interesse della sicurezza della Repubblica, o dell'ordine costituzionale o dell'ordine pubblico o della pubblica sicurezza e della morale pubblica, o nel caso in cui ciò sia necessario nell'interesse dei minori o per la protezione della vita privata delle parti in causa ovvero in speciali circostanze, nelle quali – a giudizio del tribunale – la pubblicità possa portare pregiudizio all'interesse della giustizia.
3°) Ciascuno ha il diritto: a) di essere informato delle ragioni per le quali gli si richiede di comparire davanti al b) di presentare la sua difesa davanti al tribunale e di avere a tal fine tempo sufficiente; c) di addurre o far addurre le prove in suo favore e di far esaminare i testimoni conformemente alla legge; d) di avere un difensore di sua scelta e di avere l'assistenza legale gratuita quando lo richieda l'interesse della giustizia e così disponga la legge; e) di avere l'assistenza gratuita di un interprete nel caso in cui non possa comprendere o parlare la lingua usata nel tribunale.
ART. 31. – Ciascun cittadino ha, secondo le disposizioni della Costituzione e delle leggi elettorali della Repubblica o della relativa Camera di Comunità, promulgate conformemente alla presente Costituzione, il diritto di voto in qualsiasi elezione indetta in virtù della Costituzione o delle leggi elettorali suddette.
ART. 32. – Nessuna disposizione di questa seconda Parte vieta alla Repubblica di regolare con legge materie relative allo status degli stranieri, conformemente al diritto internazionale.
ART. 33. – 1°) Nel rispetto delle disposizioni costituzionali relative allo stato di emergenza, i diritti e le libertà fondamentali garantiti nella presente Parte non possono essere sottoposti a limitazioni o restrizioni diverse da quelle stabilite nella Parte medesima.
2°) Le disposizioni della presente Parte relative a tali limitazioni o restrizioni saranno interpretate in senso restrittivo e non dovranno essere applicate per scopi diversi da quelli per cui sono state prescritte.
ART. 34. – Nessuna disposizione della presente Parte può essere interpretata in modo da giustificare per qualsiasi Comunità, gruppo o persona il diritto all'esercizio di attività o al conduzione di atti tendenti a minare o distruggere l'ordine costituzionale stabilito dalla presente Costituzione ovvero a sopprimere diritti e libertà previsti nella presente Parte o a limitarli in misura maggiore di quanto in essa previsto.
ART. 35 – Le autorità legislative, esecutive e giudiziarie della Repubblica sono tenute ad assicurare, nei limiti delle loro rispettive competenze, l'applicazione effettiva delle disposizioni della presente Parte.
(*) Traduzione dall'inglese a cura di Fabio Longo. Altre traduzioni in italiano sono state curate da: CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino di informazioni costituzionali e parlamentari, 1960, 11/12, pp. 97-161 ed E. CABIAIA, Costituzione internazionalmente ottriata e indipendenza: Cipro, Bologna, 1992, pp. 225-320.
Caratteristiche della Costituzione del Principato del Liechtenstein
di Jörg Luther Il Liechtenstein ha un territorio di 160 km2 situato tra il cantone San Gallo della Svizzera e il Land Vorarlberg dell'Austria e una popolazione di ca. 35.000 abitanti, di cui ca. un terzo di cittadini La Contea di Vaduz, sin dal 1389 membro "immediato" del Sacro Romano Impero, unì nel 1434 alla Landschaft dei territori alti, il cd. Oberland, a quella del della signoria (Herrschaft) Schellenberg nei territori bassi, il cd. Unterland. Nel 1719 diventò Principato Imperiale del Liechtenstein che dopo la fine dell'Impero nel 1806 entrò a far parte della Federazione Renana (Rheinbund) napoleonica. Le "istruzioni di servizio" del principe del 1808 dichiararono la consuetudine del Land superata dallo "spirito dell'epoca, dalla cultura avanzata e dalla costituzione introdotta negli stati vicini", sancendo una "legge fondamentale della costituzione del Land" che consentì la recezione automatica della legislazione austriaca e trasformò tra l'altro il diritto dei comuni di eleggere propri funzionari in un diritto di proporre delle terne.1 Nel 1818 il principe adottò una costituzione rappresentativa ai sensi dell'art. 13 dell'atto della Confederazione tedesca, dichiarando come modello esplicitamente l'essenza della costituzione dei Länder austriaci. La rappresentanza dei ceti fu formata da tre rappresentanti della chiesa e dai sindaci e tesorieri dei 11 comuni, ma era esplicitamente vietata ogni proposta della rappresentanza in materia "civile, politica e penale" oltre che estera. Nel 1848, il principe promise una "legge costituzionale secondo principi di costituzionalismo" e fece progettare la costituzione di una monarchia costituzionale, parzialmente attuata da "disposizioni transitorie" nel 1849, abrogate nel 1852 contestualmente con l'avvio dell'unione doganale con l'Austria. Nella costituzione del 1862 fu creato un Landtag eletto in modo indiretto con un diritto di voto maschile precluso ai lavoratori dipendenti e un governo sempre solo responsabile verso il principe.2 Quando nel 1919 nel Land di Vorarlberg fu chiesto l'annessione alla Svizzera, in seguito a un voto di sfiducia del Landtag si dimise il governatore austriaco del Liechtenstein e il paese si fece rappresentare dalla Svizzera in tutti gli stati nei quali non aveva una propria rappresentanza. La corte d'appello di Innsbruck non fu più Corte suprema e gli uffici viennesi furono chiusi. La nuova costituzione del 1921, fondata su accordi intercorsi tra il principe e il Landtag e concepita come una 1 Testi costituzionali originali fino al 1850 icessivi in in dal 1842 la recezione della legislazione austriaca non fu più automatica, ma accompagnata da norme di adattamento.
2 Testo tedesco i revisione di quella del 1862, contemplò elementi di democrazia diretta sul modello svizzero, in particolare la consultazione popolare su delibere che prevedono nuove spese e per il recall, e garanzie costituzionali sul modello austriaco e tedesco, in particolare l'istituzione di uno Staatsgerichtshof come corte costituzionale con giudici anche provenienti da Svizzera e Austria. Il parlamento ottenne il diritto di fare proposte sulla formazione del Governo. Nelle parole dell'odierno principe Hans Adam II, la costituzione si basò sul "concetto dei due Sovrani – Principe regnante e popolo – che si rispettano reciprocamente, ma che non per questo devono necessariamente avere la stessa opinione".3 Nel 1923 fu fondata un'unione doganale con la Svizzera. Il Liechtenstein recepì successivamente diversi rami del diritto svizzero dei diritti reali, delle persone e società, dell'economia e della previdenza sociale, della circolazione stradale e delle telecomunicazioni, fino all'unione monetaria disciplinata da un trattato del 1980. Solo negli anni venti si poterono formare i primi partiti politici. Fino al 1939 fu adottato un sistema elettorale maggioritario, successivamente un sistema proporzionale con una clausola di sbarramento pari al 18 %, dichiarata incostituzionale nel 1962 e sostituita con un'altra pari al 8 % nel 1973. Dal 1958 al 1996 era peraltro riconosciuto il diritto dei partiti di ottenere le dimissioni di un proprio Il Liechtenstein aderì nel 1978 al Consiglio d'Europa, estendendo solo dopo due referendum falliti finalmente nel 1984 il diritto di voto anche alle donne. Nel 1987 il Landtag fu allargato da 15 a 25 deputati. Solo nel 1991 con l'adesione allo spazio economico europeo, iniziò una tendenza ad allentare i legami economici e politici con la Svizzera. La costituzione del 1921 fu oggetto di ben trenta leggi di revisione costituzionale, seguite da una riforma più ampia e controversa approvata nel 2003. Quest'ultima riforma, preceduta da una censura del Principe rispetto ad un'esternazione del Presidente del tribunale amministrativo sui poteri dello Statsgerichtshof in merito ad interpretazioni divergenti sui rapporti tra principe e popolo 4, fu decisa attraverso un referendum costituzionale promosso dallo stesso principe, dichiarato ammissibile in una decisione della corte costituzionale e approvato dalla maggioranza dei votanti (64 %) contro una proposta alternativa (17 %) e i voti contrari ad entrambi le alternative di riforma (19 %). Ancora prima della decisione La Commissione di Venezia espresse un giudizio negativo sulla riforma che farebbe un serio passo indietro nello sviluppo della democrazia: "Its basic logic is 3 Presentazione, in: A. Carrino (2008), 13. 4 Corte europea die diritti dell'uomo, Wille vs. Liechtenstein, sent. 28. 10. 1999, su cui H. Schäffer, in: A. Cariola (2008), 167ss. not based on a monarch representing the state or nation and thereby being removed from political affiliations or controversies but on a monarch exercising personal discretionary power."5 La Commissione censurò in particolare il potere del Principe Regnante di sottrarsi al dovere di controfirma, nominando un governo ad interim (art. 80), il potere di opporre un veto silenzioso alla promulgazione di leggi, perfino di rango costituzionale (art. 112), un'immunità del Principe Regnante non coperta dalla responsabilità politica del governo (art. 7), l'abolizione della competenza della Corte costituzionale di giudicare controversie tra governo e parlamento sull'interpretazione della costituzione, nonostante l'introduzione di giudizi di accusa (art. 112), la mancata estensione del controllo parlamentare sul Principe Regnante stesso (art. 63.1), il suo potere di nomina dei giudici solo più su proposta del parlamento (art. 96), la durata solo quinquennale delle cariche dei giudici amministrativi (art. 102.2), le mancate garanzie di controllo democratico sulla decretazione d'urgenza (art. 10), la previsione di una Legge del Casato come fonte autonoma di contenuto costituzionale (art. 3). Sia il nuovo diritto di iniziativa popolare per un voto di sfiducia al Principe Regnante (art. 13ter), sia il diritto di iniziativa per l'abolizione della monarchia (art. 113) non sarebbero garanzie sufficienti per la democrazia. Il diritto di secessione dei comuni potrebbe portare alla costituzione di ulteriori microstati. Tenendo conto anche delle numerose critiche a queste censure6 e della disciplina del ricorso individuale allo Staatsgerichtshof nella sua legge riformata nel 20037, il procedimento di monitoraggio fu trasformato in un dialogo con il parlamento del Liechtenstein, rinnovato nel 2005 senza gli osservatori proposti dal Consiglio d'Europa. L'originalità e le inevitabili ambiguità e problematiche di questa costituzione europea di una "democrazia del principe" nel suo microstato, per le sue condizioni di massima prossimità tra governatori e governati ben diverso dalle monarchie democratiche europee fondate su una neutralità partitica del capo dello stato, meriteranno ulteriore attenzione non solo da parte austriaca e svizzera. 5 EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW, Opinion no. 227/2002 CDL-AD (2002) 32 on the amendments to the constitution of Liechtenstein proposed by the Princely House of Liechtenstein, adopted by the Venice Commission at its 53rd plenary session (Venice, 13-14 December 2002) on the basis of comments by Mr Henrik ZAHLE, (Member, Denmark), Mr Pieter VAN DIJK, (Member, the Netherlands), Mr Jean-Claude SCHOLSEM, (Member, Belgium)6 Cfr. le critiche dettagliate di G. Winkler (2003), (2005). 7 Cfr. Art. 15-17 della legge del 27. 11. 2003 sulla Corte di giustizia dello Stat.
G. Batliner (a cura di), Die liechtensteinische Verfassung 1921, Vaduz 1994E. Berger, „Rezeption ist ein Faktum": Die Reform des liechtensteinischen Justizrechts in den 1970er Jahren, BendeA. Carrino (a cura di), La Costituzione del Liechtenstein, Napoli 2007idem (a cura di), Stato di diritto e democrazia nella costituzione del Liechtenstein, Torino 2008W. Höfling, Die liechtensteinische Grundrechtsordnung, Vaduz 1994.
J. Kühne, Zur Struktur des Liechtensteinischen Rechtes, Jahrbuch des öffentlichen Rechts 38. 1989, 380ss.
idem, Der Staatsgerichtshof des Fürstentums Liechtenstein - Funktion und Kompetenzen, in: EuGRZ, 1988, 230ss.
J. Ospelt, Verfassung des Fürstentums Liechtenstein, in: La Costituzione degli Stati nell'età moderna, Firenze 1938, vol. II, 135ss. Z. T. Pállinger, Die Stellung des Fürsten von Liechtenstein im internationalen Vergleich, Bendern 2003 (www.liechtenstein-institut.li)A. Waschkuhn, Politisches System Liechtensteins: Kontinuität und Wandel, Vaduz 1994H. Wille, Die Normenkontrolle im liechtensteinischen Recht auf der Grundlage der Rechtsprechung des Staatsgerichtshofes, Vaduz 1999idem (a cura di), Verfassungsgerichtsbarkeit im Fürstentum Liechtenstein, 75 Jahre Staatsgerichtshof, Vaduz 2001G. Winkler, Verfassungsrecht in Liechtenstein, Wien 2001idem, Die Verfassungsreform in Liechtenstein, Wien 2003idem, Der Europarat und die Verfassungsautonomie seiner Mitgliedstaaten, Wien 2005


del Principato del Liechtenstein
Capitolo I:
Capitolo II:
Del Principe Regnante
Dei compiti dello Stato
Capitolo IV:
Dei diritti e dei doveri
generali dei cittadini
Capitolo V:
Della Dieta
Capitolo VI:
Del Comitato Nazionale
Del Governo
Dei Tribunali
A. Disposizioni generali
B. I Tribunali ordinari C. Il Tribunale amministrativo D. La Corte di Giustizia dello Stato Capitolo IX
Delle pubbliche autorità e dei servitori
dello Stato
Capitolo X
Dei Comuni
Capitolo XI
Le garanzie costituzionali
Capitolo XII
del Principato del Liechtenstein
del 5 ottobre 1921 Noi Giovanni II, per grazia di Dio Principe sovrano del Liechtenstein, duca di Troppau, conte di Rietberg, ecc., ecc., ecc., rendiamo noto con la presente che la Costituzione del 26 settembre 1862 è da Noi modificata, con l'assenso della nostra Dieta, nel modo seguente: 1) Il Principato del Liechtenstein è un'Unione statale (Staatsverband) costituita da due Regioni con undici Comuni. Il Principato del Liechtenstein deve essere al servizio delle persone che vivono all'interno dei suoi confini, affinché possano condurre una vita associata in pace e libertà. La Regione di Vaduz (Altopiano-Oberland) è formata dai Comuni di Vaduz, Balzers, Planken, Schaan, Triesen e Triesenberg, la Regione di Schellenberg (Bassopiano-Unterland) dai Comuni di Eschen, Gamprin, Mauren, Ruggell e Schellenberg.
2) Vaduz è il capoluogo e la sede della Dieta e del Governo. Il Principato è una monarchia costituzionale ereditaria su base democratica e parlamentare (art. 79 e 80); il potere dello Stato è incardinato nel Principe e nel popolo e viene esercitato da entrambi in conformità con le disposizioni della presente Costituzione. La successione ereditaria al trono nel Casato del Principe del Liechtenstein, la maggiore età del Principe Regnante e del Principe Ereditario nonché eventualmente la tutela sono regolate dal Casato del Principe, adottando la forma di una legge del Casato. 1) La modificazione dei confini del territorio dello Stato può avvenire soltanto in forza di una legge. Modificazioni dei confini tra Comuni, la creazione di nuovi Comuni e la fusione di Comuni esistenti richiedono inoltre una decisione a maggioranza dei cittadini ivi residenti aventi diritto di voto. 2) Ai singoli Comuni spetta il diritto di recedere dall'Unione statale. Sull'avvio del procedimento di recesso decide la maggioranza dei cittadini ivi residenti aventi diritto di voto. La regolamentazione del recesso avviene per mezzo di una legge o, se è il caso, con un trattato internazionale. Nel caso di una regolamentazione con trattato internazionale, dopo la conclusione dei negoziati riguardanti il trattato si deve indire nel Comune una seconda votazione. 8 Art. 1 modificato come da LGBl. 2003 n. 186.
9 Art. 3 modificato come da LGBl. 2003 n. 186.
10 Art. 4 modificato come da LGBl. 2003, n. 186.
Lo stemma dello Stato è quello del Casato del Principe del Liechtenstein; i colori nazionali sono il blu e il rosso. La lingua tedesca è la lingua nazionale e ufficiale.
Del Principe Regnante
1) Il Principe Regnante è il Capo dello Stato ed esercita il suo diritto al potere dello Stato in conformità con le disposizioni della presente Costituzione e delle altre leggi. 2) La persona del Principe Regnante non è soggetta alla giurisdizione e non è giuridicamente responsabile. Lo stesso vale per ciascun membro del Casato del Principe che eserciti la funzione di Capo dello Stato al posto del Principe in conformità con quanto disposto dall'art. 13bis11. 1) Il Principe Regnante rappresenta lo Stato in tutti i suoi rapporti con gli Stati esteri, senza pregiudizio del necessario concorso del Governo responsabile.
2) I trattati internazionali con i quali deve essere ceduto il territorio dello Stato o alienato il patrimonio dello Stato, con i quali si deve disporre dei diritti di sovranità dello Stato o delle prerogative dello Stato, con i quali si deve accettare un nuovo onere per il Principato o per i suoi cittadini o si deve assumere un obbligo che rechi pregiudizio ai diritti dei cittadini12, necessitano, per la loro validità, dell'approvazione della Dieta. Ogni legge, ai fini della propria validità, richiede la sanzione del Principe Regnante.
1) Il Principe Regnante, per mezzo del Governo e senza il concorso della Dieta, prenderà le misure necessarie per l'esecuzione e l'attuazione delle leggi nonché i provvedimenti derivanti dal 11 Art 7 comma 2 modificato come da LGBl. 2003, n. 186.
12 "Con il concetto di "Landesangehörige" (cittadini) utilizzato dalla Costituzione sono da intendersi tutte le persone che godono dei diritti di cittadinanza del Liechtenstein senza distinzione di sesso" (LGBl. 1971, n. 22).
13 Art. 10 modificato cfr. LGBl. 2003, n. 186.
suo diritto di amministrazione e di controllo ed emanerà i relativi regolamenti (art. 92). Nei casi d'urgenza provvederà a quanto è necessario per la sicurezza e il benessere dello Stato.
2) I provvedimenti di necessità e urgenza non possono abrogare la Costituzione nel suo complesso o singole disposizioni della stessa, ma soltanto limitare l'applicabilità di singole disposizioni della Costituzione. I provvedimenti di necessità e urgenza non possono porre restrizioni al diritto di ciascuna persona alla vita, non possono limitare il divieto di tortura e di trattamento disumano, il divieto di schiavitù e di lavoro forzato, né possono porre restrizioni al principio "nessuna pena senza legge". Inoltre le disposizioni di quest'articolo, dell'art. 3, 13ter e 113, nonché le leggi del Casato del Principe non possono subire restrizioni ad opera dei provvedimenti di necessità e urgenza. I provvedimenti di necessità e urgenza cessano di essere efficaci al più tardi sei mesi dopo la loro emanazione. Il Principe Regnante nomina i giudici in osservanza delle disposizioni della Costituzione 1) Al Principe Regnante spettano il diritto di grazia, il diritto di ridurre e di commutare le pene definitive e di sospendere i procedimenti avviati.
2) In favore di un membro del Governo condannato a causa dei suoi atti d'ufficio, il Principe Regnante eserciterà il diritto di grazia o di riduzione della pena soltanto su istanza della Dieta.
Prima di ricevere il giuramento di fedeltà all'Erede, ciascun successore al trono dichiarerà in un documento scritto, con riferimento al suo onore e alla sua dignità di Principe, che governerà il Principato del Liechtenstein in conformità con la Costituzione e le altre leggi, che ne conserverà l'integrità e che allo stesso modo e indivisibilmente presterà osservanza ai diritti attribuiti al Principe Regnante.
A causa di un impedimento provvisorio o in preparazione alla successione al trono, il Principe Regnante può affidare, in qualità di suo rappresentante vicario, l'esercizio dei diritti di 14 Art. 11 modificato cfr. LGBl. 2003, n. 186.
15 Art. 13 modificato cfr. LGBl. 2003, n. 186.
16 Art. 13bis modificato cfr. LGBl 2003, n.186.
sovranità a lui spettanti al Principe del suo Casato che abbia compiuto la maggiore età e che sia, nell'ordine ereditario, il titolare del diritto alla successione.
A non meno di 1.500 cittadini del Principato spetta il diritto di presentare una mozione di sfiducia motivata nei confronti del Principe Regnante. Su questa mozione la Dieta deve esprimere un parere nella seduta immediatamente successiva e indire un referendum popolare (Art 66, comma 6). Se la mozione di sfiducia viene approvata nel referendum popolare, allora deve essere notificata al Principe Regnante affinché venga presa in considerazione secondo le disposizioni della legge del Casato. La decisione presa in conformità con la legge del Casato è resa nota alla Dieta dal Principe Regnante entro sei mesi. Dei compiti dello Stato
Il compito supremo dello Stato è la promozione del benessere complessivo del popolo. In questo senso lo Stato provvede alla creazione e alla salvaguardia del diritto e alla protezione degli interessi religiosi, morali ed economici del popolo. Lo Stato rivolge la sua sollecitudine particolare all'istruzione e all'educazione. Queste devono essere istituite e amministrate in modo tale da fornire ai giovani adolescenti, con la cooperazione della famiglia, della scuola e della Chiesa, una formazione etico-religiosa, un sentimento patriottico e una futura capacità professionale. 1) La natura complessiva dell'educazione e dell'insegnamento, senza pregiudizio per l'intangibilità della dottrina della Chiesa, è posta sotto la vigilanza statale. 2) L'obbligo scolastico è generale.
3) Lo Stato vigila affinché l'insegnamento elementare obbligatorio sia impartito in scuole pubbliche gratuitamente e in maniera adeguata. 4) L'insegnamento della religione è impartito dagli organi della Chiesa.
17 Art. 13ter inserito cfr. LGBl 2003, n.186.
5) Nessuno può permettere che i giovani affidati alla sua vigilanza rimangano privi del grado d'istruzione prescritto per le scuole elementari pubbliche. 6) abrogato18 7) abrogato19 8) L'insegnamento privato è autorizzato se è conforme alle disposizioni legislative riguardanti la durata scolastica, il fine dell'insegnamento e i regolamenti validi per le scuole 1) Lo Stato sostiene e promuove l'insegnamento e la formazione20.
2) Agevolerà, in favore degli studenti privi di mezzi ma meritevoli, la frequenza delle scuole superiori mediante la concessione di borse di studio adeguate.
Lo Stato vigila sulla salute pubblica, favorisce l'assistenza agli ammalati e persegue per vie legali la lotta contro l'alcolismo nonché il recupero degli alcolizzati e degli oziosi. 1) Lo Stato tutela il diritto al lavoro e i lavoratori, in particolar modo le donne e gli adolescenti occupati nel commercio e nell'industria. 2) La domenica e le festività riconosciute dallo Stato sono, senza pregiudizio della regolamentazione legale del riposo domenicale e festivo, giorni di riposo pubblicamente osservati. 1) Allo scopo di aumentare l'occupazione e di tutelare i propri interessi economici, lo Stato promuove e sostiene l'agricoltura, l'economia alpina, il commercio e l'industria; in particolar modo promuove l'assicurazione contro i danni che minacciano il lavoro e i beni, e prende misure precauzionali per combattere tali danni.
2) Rivolge la sua particolare sollecitudine all'organizzazione e allo sviluppo del sistema dei trasporti in corrispondenza con le moderne necessità. 18 Art 16 comma 6 abrogato cfr. LGBl 1972, n.8.
19 Art 16 comma 7 abrogato cfr. LGBl 1972, n.8.
20 Art. 17 comma 1 modificato cfr. LGBl 1972, n.8.
3) Favorisce la prevenzione delle frane e degli smottamenti e le relative costruzioni, promuove rimboschimenti e bonifiche e rivolgerà la sua attenzione e il suo sostegno a tutti gli sforzi miranti allo sfruttamento di nuove fonti di reddito. Allo Stato spetta il diritto di sovranità sulle acque in conformità delle leggi vigenti in materia e di quelle da promulgarsi. L'utilizzazione, la distribuzione e la tutela delle acque devono essere promosse e regolamentate per via legale, tenendo in debita considerazione lo sviluppo della tecnica. I diritti relativi all'elettricità sono da regolarsi per legge.
Lo Stato esercita la sovranità sulla caccia, sulla pesca, sull'amministrazione e la gestione delle miniere e tutela, mediante l'emanazione di leggi apposite, gli interessi dell'agricoltura e delle finanze comunali.
La regolamentazione della moneta e del credito pubblico è competenza dello Stato.
1) Lo Stato, per via di leggi da promulgarsi, provvede a una giusta imposizione fiscale mediante l'esenzione di un minimo vitale e una maggiore tassazione dei patrimoni e dei redditi più 2) La situazione finanziaria dello Stato deve essere incrementata nella misura conveniente e opportuna e, al fine di sostenere le pubbliche necessità, si devono in particolar modo adottare tutti gli accorgimenti necessari per lo sfruttamento di nuove fonti di entrata. I fondi pubblici per i poveri sono amministrati dai Comuni in base a leggi particolari. Lo Stato esercita tuttavia la supervisione su di essi. Lo Stato può concedere ai Comuni sovvenzioni appropriate, in particolar modo per assistere adeguatamente gli orfani, i malati mentali, i malati incurabili e le persone anziane. Lo Stato sostiene e promuove l'assicurazione contro la malattia, la vecchiaia, l'invalidità e 1) Lo Stato adotta i provvedimenti necessari affinché la procedura che tutela il diritto materiale e la procedura esecutiva siano rapide e veloci, provvedendo parimenti all'istituzione di un diritto amministrativo fondato sugli stessi principi. 2) L'esercizio professionale della rappresentanza delle parti deve essere regolato dalla legge. Dei diritti e dei doveri generali dei cittadini21
1) Ogni cittadino22del Principato ha il diritto di stabilirsi liberamente, in osservanza delle ulteriori disposizioni legali, in qualsiasi località del territorio statale e di acquistare proprietà di ogni 2) I diritti di stabilimento degli stranieri sono determinati dai trattati internazionali, in ogni caso sulla base della reciprocità. 3) Il soggiorno all'interno delle frontiere del Principato obbliga all'osservanza delle leggi dello stesso e costituisce il fondamento per la protezione accordata dalla Costituzione e dalle altre 1) I diritti civili spettano a ogni cittadino23 secondo le disposizioni di questa Costituzione.
2) Nelle questioni pubbliche i diritti politici spettano a tutti i cittadini24 del Principato che abbiano compiuto il 18° anno d'età, che abbiano residenza ordinaria nel Paese e che non siano privati del diritto di elettorato attivo e passivo25. 21 "Con il concetto di "Landesangehörige" (cittadini) utilizzato dalla Costituzione sono da intendersi tutte le persone che godono dei diritti di cittadinanza del Liechtenstein senza distinzione di sesso" (LGBl. 1971, n. 22).
22 "Con il concetto di "Landesangehörige" (cittadini) utilizzato dalla Costituzione sono da intendersi tutte le persone che godono dei diritti di cittadinanza del Liechtenstein senza distinzione di sesso" (LGBl. 1971, n. 22).
23 "Con il concetto di "Landesangehörige" (cittadini) utilizzato dalla Costituzione sono da intendersi tutte le persone che godono dei diritti di cittadinanza del Liechtenstein senza distinzione di sesso" (LGBl. 1971, n. 22).
24 "Con il concetto di "Landesangehörige" (cittadini) utilizzato dalla Costituzione sono da intendersi tutte le persone che godono dei diritti di cittadinanza del Liechtenstein senza distinzione di sesso" (LGBl. 1971, n. 22).
25 Art 29 comma 2 modificato come da LGBl 2000, n.55.
Sull'acquisto e sulla perdita del diritto di cittadinanza dispongono le leggi. 1) Tutti i cittadini26 del Principato sono uguali davanti alla legge. Gli uffici pubblici sono loro egualmente accessibili nel rispetto delle disposizioni di legge.
2) L'uomo e la donna sono titolari degli stessi diritti27,28. 3) I diritti degli stranieri sono determinati innanzitutto dai trattati internazionali e, in loro mancanza, sulla base della reciprocità29. 1) La libertà della persona, l'inviolabilità del domicilio e la segretezza della corrispondenza e degli scritti sono garantite.
2) Al di fuori dei casi stabiliti dalla legge e al di fuori delle modalità e delle procedure stabilite dalla legge, nessuno può essere arrestato o trattenuto in stato di arresto né può essere effettuata una perquisizione domiciliare o una perquisizione personale o un esame di lettere o scritti o un sequestro di lettere o scritti. 3) Coloro che sono stati arrestati illegalmente o, sulla base delle prove, senza colpa e coloro che sono stati condannati ancorché innocenti hanno diritto a un completo risarcimento, che dovrà essere determinato dal giudice ed erogato dallo Stato. Le leggi determinano in quale caso e in quale misura allo Stato spetti un diritto di regresso nei confronti di terzi. 1) Nessuno può essere distolto dal suo giudice naturale, né possono essere istituiti giudici 2) Le pene possono essere comminate o irrogate soltanto in conformità alle leggi.
3) In materia penale all'imputato è garantito il diritto alla difesa. 26 "Con il concetto di "Landesangehörige" (cittadini) utilizzato dalla Costituzione sono da intendersi tutte le persone che godono dei diritti di cittadinanza del Liechtenstein senza distinzione di sesso" (LGBl. 1971, n. 22).
27 Art. 31 comma 2 modificato come da LGBl. 1992, n. 81.
28 "Sull'adeguamento del diritto vigente all'eguaglianza giuridica dell'uomo e della donna dispongono le leggi" (LGBl. 1992, n. 81). 29 Art. 31 comma 3 modificato come da LGBl. 1992, n. 81.
1) È garantita l'inviolabilità della proprietà privata; le confische hanno luogo soltanto nei casi previsti dalla legge.
2) Il diritto d'autore deve essere regolato dalla legge.
1) Laddove lo esiga l'interesse pubblico, può essere ordinata la cessione dei beni o l'imposizione di servitù di qualsiasi genere sul patrimonio dietro adeguato indennizzo, che nei casi controversi dovrà essere determinato dal giudice. 2) Il procedimento di espropriazione è regolato dalla legge. Il commercio e l'industria sono liberi entro i limiti stabiliti dalla legge; l'ammissibilità di privilegi commerciali e industriali esclusivi per un periodo determinato è regolata dalla legge.
1) A ciascuno è garantita la libertà di religione e di coscienza.
2) La Chiesa Cattolica Romana è la Chiesa nazionale (Landeskirche) e, in quanto tale, gode della piena protezione dello Stato; alle altre confessioni religiose sono garantite la professione e la propaganda della fede e la celebrazione del loro servizio di culto nei limiti della moralità e dell'ordine pubblico. Sono garantiti la proprietà delle associazioni ecclesiastiche e delle unioni religiose e tutti gli altri diritti patrimoniali sulle loro istituzioni, fondazioni e sugli ulteriori possedimenti destinati a fini di culto, d'insegnamento e di beneficenza. L'amministrazione dei beni della Chiesa nelle comunità ecclesiastiche è regolata da una legge speciale; prima della sua promulgazione si deve cercare di raggiungere un'intesa con le autorità ecclesiastiche. Il godimento dei diritti civili e politici è indipendente dalla confessione religiosa; da parte di quest'ultima non può esserci alcun impedimento agli obblighi civili. Ciascuno ha il diritto, nei limiti della legge e della moralità, di manifestare liberamente la propria opinione e di esprimere i propri pensieri con la parola, lo scritto, la stampa o la rappresentazione figurativa; può aver luogo una censura soltanto nei confronti delle rappresentazioni e delle esposizioni pubbliche. Il diritto di libera associazione e di libera riunione è garantito nei limiti previsti dalla legge. È garantito il diritto di petizione alla Dieta e al Comitato Nazionale e non soltanto ai singoli lesi nei loro diritti o interessi, ma anche ai Comuni e alle corporazioni, è concesso di formulare in quelle sedi i propri desideri e le proprie richieste per il tramite di un membro della Dieta. È garantito il diritto di proporre ricorso. Con riguardo al procedimento di un'autorità o alla condotta di questa contraria alla Costituzione, alle leggi o ai regolamenti e lesiva dei suoi diritti o interessi, ciascun cittadino30 è legittimato a presentare ricorso all'ufficio immediatamente superiore e, qualora sia necessario, a perseguire la sua azione fino all'ufficio supremo, nella misura in cui non vi si opponga una limitazione legale dei mezzi di ricorso. Se il ricorso presentato viene rigettato dall'ufficio superiore, questo è obbligato a rivelare al ricorrente i motivi della sua decisione. 1) Ogni persona idonea al servizio militare è obbligata, fino all'età di 60 anni compiuti, a difendere la Patria in caso di pericolo.
2) Al di fuori di questo caso, possono essere costituite e mantenute formazioni armate soltanto nella misura in cui ciò sembri necessario per l'esercizio delle funzioni di polizia e per il mantenimento dell'ordine interno. Disposizioni più precise in questa materia saranno stabilite dalla 30 "Con il concetto di "Landesangehörige" (cittadini) utilizzato dalla Costituzione sono da intendersi tutte le persone che godono del diritto di cittadinanza del Liechtenstein senza distinzione di sesso" (LGBl. 1971, n. 22).
Della Dieta
1) La Dieta è l'organo legale della comunità dei cittadini31 del Principato e, in quanto tale, è chiamata a far valere e a salvaguardare, secondo le disposizioni di questa Costituzione, i diritti e gli interessi del popolo nel rapporto con il Governo e a promuovere, nella maggior misura possibile, il bene del Casato del Principe e del Paese, con fedele attaccamento ai principi fissati per iscritto in 2) I diritti spettanti alla Dieta possono essere esercitati soltanto nell'assemblea della stessa 1) La Dieta è composta da 25 deputati che sono eletti dal popolo per via di suffragio universale, eguale, segreto e diretto, secondo il sistema elettorale proporzionale. L'Altopiano- Oberland e il Bassopiano-Unterland formano ciascuno un collegio elettorale. Dei 25 deputati, 15 spettano all'Altopiano-Oberland e 10 al Bassopiano-Unterland32. 2) Insieme ai 25 deputati, in ciascun collegio elettorale vengono eletti anche i vice-deputati. Per ogni tre deputati di volta in volta eletti in un collegio elettorale, a ciascuna lista elettorale spetta un vice-deputato; come minimo almeno uno, quando una lista elettorale ha ottenuto un mandato in una circoscrizione elettorale33.
3) L'assegnazione del mandato ha luogo tra le liste elettorali che hanno ottenuto almeno l'8% dei voti validi espressi in tutto il Paese34. 4) I membri del Governo e dei Tribunali non possono essere nello stesso tempo membri della Dieta35.
5) La regolamentazione dettagliata sull'esecuzione delle elezioni è contenuta in una legge 31 "Con il concetto di "Landesangehörige" (cittadini) utilizzato dalla Costituzione sono da intendersi tutte le persone che godono del diritto di cittadinanza del Liechtenstein senza distinzione di sesso" (LGBl. 1971, n. 22).
32 Art. 46 comma 1 modificato come da LGBl. 1988, n. 11.
33 Art. 46 comma 2 modificato come da LGBl. 1994, n. 46 e corretto come da LGBl. 1994, n. 56.
34 Art. 46 comma 3 inserito come da LGBl. 1973, n. 49.
35 Art. 46 comma 4 modificato come da LGBl. 1997, n. 46.
36 Art. 46 comma 5 inserito come da LGBl. 1997, n. 46.
1) La durata del mandato è di quattro anni, con la condizione che le elezioni ordinarie della Dieta hanno luogo ogni volta in febbraio o in marzo dell'anno di calendario in cui cade la fine del quarto anno. È ammissibile la rielezione37. 2) abrogato38 1) Il Principe Regnante ha, con l'eccezione prescritta nel comma successivo, il diritto di convocare la Dieta, di chiuderla e, per rilevanti motivi che devono essere comunicati ogni volta all'assemblea, di rinviarla per tre mesi o di scioglierla. Un rinvio, una chiusura o uno scioglimento può essere pronunciato soltanto davanti alla Dieta riunita in assemblea39. 2) La Dieta deve essere convocata su richiesta scritta e motivata di non meno di 1.000 cittadini del Principato aventi diritto di voto o su delibera del Consiglio Comunale di almeno tre 3) Agli stessi presupposti di cui al comma precedente, 1.500 cittadini del Principato aventi diritto di voto o quattro Comuni, per mezzo di delibere del Consiglio Comunale, possono richiedere un referendum popolare sullo scioglimento della Dieta41. 1) La regolare convocazione della Dieta ha luogo all'inizio di ogni anno per mezzo di un decreto del Principe Regnante indicante il luogo, il giorno e l'ora della riunione dell'assemblea.
2) Nel corso dell'anno le sedute della Dieta sono decretate dal suo Presidente. 3) Dopo il decorso di un termine di rinvio, la riconvocazione deve avvenire entro un mese mediante decreto del Principe. 4) I vice-deputati, in caso di impedimento di un deputato della loro lista elettorale, sono tenuti a partecipare con diritto di voto a una o a più sedute successive in rappresentanza del 37 Art. 47 comma 1 modificato come da LGBl. 1958, n. 1.
38 Art. 47 comma 2 abrogato come da LGBl. 1997, n. 46.
39 "L'art. 48 comma 1 della Costituzione è interpretato nel senso che, in caso di scioglimento della Dieta da parte del Principe, comincerà un mandato della durata di quattro anni della Dieta risultante dalle nuove elezioni" (LGBl. 1929, n. 5). 40 Art. 48 comma 2 modificato come da LGBl. 1947, n. 55 e LGBl. 1984, n. 27.
41 Art. 48 comma 3 modificato come da LGBl. 1947, n. 55 e LGBl. 1984, n. 27.
42 Art. 49 comma 4 introdotto come da LGBl. 1939, n. 3. In caso di scioglimento della Dieta, deve essere indetta una nuova elezione entro sei settimane. I deputati di nuova elezione devono essere poi convocati entro 14 giorni. 1) Nel caso di successione al trono, la Dieta deve essere convocata entro 30 giorni in seduta straordinaria per ricevere la dichiarazione del Principe Regnante prevista dall'art. 13 e per prestare il giuramento di fedeltà all'Erede. 2) Se la Dieta è stata precedentemente sciolta, le nuove elezioni devono essere anticipate in modo tale che la sua convocazione possa aver luogo al più tardi entro il quarantesimo giorno dall'avvenuta successione al trono. 1) La Dieta, nella sua prima seduta legalmente convocata, sotto la presidenza del membro più anziano, elegge fra i suoi membri un Presidente e un vice-Presidente per la conduzione degli affari nell'anno corrente. 2) abrogato44. I deputati sono tenuti a comparire di persona presso la sede del Governo in conformità con l'avviso di convocazione. Se un deputato è impedito nel comparire, alla prima convocazione deve farne tempestivamente denuncia al Governo e successivamente al Presidente, specificando il motivo dell'impedimento. Se l'impedimento è di natura permanente, qualora non si possa nominare un sostituto secondo il sistema di sub-ingresso, allora deve tenersi un'elezione complementare.
1) La Dieta viene aperta con le dovute solennità dal Principe Regnante in persona o da un suo plenipotenziario. Tutti i membri di nuova nomina prestano nelle mani del Principe Regnante o del suo plenipotenziario il seguente giuramento: "Giuro di osservare la Costituzione dello Stato e le leggi esistenti e di promuovere nella Dieta il bene della Patria in scienza e coscienza, senza secondi fini: che Dio mi aiuti!" 43 Art. 51 modificato come da LGBl. 2003, n. 186. 44 Art. 52 comma 2 abrogato come da LGBl. 1989, n.71.
45 Art. 53 modificato come da LGBl. 1939, n.3.
2) Successivamente i membri della Dieta prestano questo giuramento nelle mani del La Dieta viene chiusa dal Principe in persona o da un suo plenipotenziario. 1) Per tutta la durata del periodo di seduta, nessun deputato può essere arrestato senza l'assenso della Dieta, salvo il caso di cattura in flagranza di reato. 2) In quest'ultimo caso l'arresto deve essere portato immediatamente a conoscenza della Dieta, che decide sul mantenimento della misura di detenzione. Su sua richiesta, gli atti che riguardano il caso devono essere posti subito a sua disposizione. 3) Se l'arresto di un deputato avviene nel periodo in cui la Dieta non è riunita, di ciò si deve dare immediatamente comunicazione al Comitato Nazionale specificandone il motivo. 1) I membri della Dieta votano solamente in base al proprio giuramento e alla propria convinzione. Essi non sono mai responsabili per i loro voti, mentre per le espressioni usate nelle sedute della Dieta o delle sue commissioni sono responsabili soltanto di fronte alla Dieta e non possono mai essere citati in giudizio per questo motivo. 2) La regolamentazione del potere disciplinare è riservata a un regolamento interno da 1) Per una valida deliberazione della Dieta è richiesta la presenza di almeno due terzi del numero legale dei deputati e la maggioranza assoluta dei voti dei membri presenti, salvo che in questa Costituzione o nel regolamento interno non sia stabilito diversamente. Lo stesso vale per le nomine che la Dieta deve effettuare. 2) In caso di parità di voti, decide il voto di chi presiede: per le nomine dopo la terza votazione, in tutte le altre questioni dopo la prima votazione. 1) Sui ricorsi elettorali decide la Corte di Giustizia dello Stato (Staatsgerichtshof).
46 Art. 59 modificato come da LGBl. 1958, n. 1. 2) La Dieta verifica la validità dell'elezione dei suoi membri e dell'elezione in quanto tale sulla base dei protocolli elettorali e sulla base di un'eventuale decisione della Corte di Giustizia dello Stato (Staatsgerichtshof) (convalidazione).
La Dieta adotta con una deliberazione il proprio regolamento interno nell'osservanza delle disposizioni di questa Costituzione. I deputati ricevono dall'Erario le indennità da stabilirsi per legge e il rimborso delle spese di Sono attribuite alla competenza della Dieta in special modo le seguenti materie: a) il concorso nella legislazione secondo le norme della Costituzione; b) il concorso nella stipulazione dei trattati internazionali (art. 8); c) l'adozione del bilancio preventivo annuale e l'autorizzazione alle imposte e agli altri contributi pubblici; d) la deliberazione sui crediti, sulle garanzie e sui prestiti a carico dello Stato nonché sull'acquisto e sulla vendita di beni pubblici; e) la deliberazione sul rendiconto che ogni anno deve essere presentato dal Governo in relazione all'amministrazione complessiva dello Stato; f) la proposta di mozioni, la presentazione di reclami e l'attività di controllo in relazione all'amministrazione dello Stato (art. 63)48; g) la messa in stato d'accusa davanti alla Corte di Giustizia dello Stato (Staatsgerichtshof) dei membri del Governo per violazione della Costituzione o di altre leggi49; h) la deliberazione sul voto di sfiducia nei confronti del Governo o di uno dei suoi membri50.
1) Alla Dieta spetta il diritto di controllo sull'amministrazione complessiva dello Stato, inclusa l'amministrazione della giustizia. La Dieta esercita questo diritto, tra le altre cose, mediante 47 Art. 61 modificato come da LGBl. 1982, n. 13.
48 Art. 62 lett. f) modificato come da LGBl. 2003, n. 186. 49 Art. 62 lett. g) modificato come da LGBl. 2003, n. 186. 50 Art. 62 lett. h) modificato come da LGBl. 2003, n. 186.
una commissione di controllo che deve essere nominata dalla Dieta stessa. Il diritto di controllo della Dieta non si estende né alla giurisprudenza dei Tribunali né alle attività assegnate al Principe 2) Le è sempre consentito, in via di rimostranza o reclamo, di portare direttamente a conoscenza del Principe Regnante o del Governo le carenze o gli abusi da essa rilevati nell'amministrazione dello Stato e di richiederne la cessazione. Il risultato dell'inchiesta da effettuarsi al riguardo e il provvedimento preso sulla base della stessa devono essere comunicati alla 4) Il rappresentante del Governo deve essere ascoltato ed è obbligato a rispondere alle interpellanze dei deputati. La Dieta ha il diritto di nominare commissioni d'inchiesta. È obbligata a farlo, se lo richiede almeno un quarto del numero legale dei deputati. La Dieta ha il diritto di nominare una commissione sulle finanze, a cui può essere delegato anche il potere di deliberare sull'acquisto o l'alienazione di proprietà fondiarie.
1) Il diritto d'iniziativa nella legislazione, vale a dire il diritto di presentare proposte di legge a) al Principe Regnante sotto forma di disegni di legge del Governo; b) alla Dieta stessa; c) ai cittadini del Principato aventi diritto di voto, in conformità con le disposizioni che 2) Se, per iscritto, non meno di 1.000 cittadini del Principato aventi diritto di voto, la cui firma e il cui diritto di voto siano certificati dalla Giunta comunale (Gemeindevorstehung) del luogo di residenza, o non meno di tre Comuni, sotto forma di delibere conformi del Consiglio Comunale, 51 Art. 63 comma 1 modificato come da LGBl. 2003, n. 186.
52 Art. 63 comma 2 modificato come da LGBl. 2003, n. 186.
53 Art. 63 comma 3 abrogato come da LGBl. 1989, n. 64.
54 Art. 63bis inserito come da LGBl. 1989, n. 64. 55 Art. 63ter inserito come da LGBl. 1989, n. 64. presentano la richiesta per l'emanazione, la modificazione o l'abrogazione di una legge, tale richiesta deve essere messa in discussione nella seduta successiva della Dieta56.
3) Se la richiesta di uno degli organi menzionati nelle lettere da a) a c) ha per oggetto l'emanazione di una legge che non sia già prevista da questa Costituzione, la cui applicazione comporti per il Paese o una spesa una tantum che non sia già prevista nella legge finanziaria o un onere di più lungo periodo, allora tale richiesta deve essere messa in discussione dalla Dieta soltanto se è munita anche di una proposta di copertura della spesa. 4) Una richiesta d'iniziativa che riguardi la Costituzione può soltanto essere presentata da non meno di 1.500 cittadini del Principato aventi diritto di voto o da non meno di quattro Comuni57. 5) Le disposizioni più precise in materia di iniziativa popolare saranno stabilite da una legge. 1) Nessuna legge può essere emanata, modificata o dichiarata autentica senza il concorso della Dieta. Oltre all'approvazione della Dieta, per la validità di ogni singola legge è richiesta la sanzione del Principe Regnante, la controfirma del capo del Governo responsabile o del suo vice e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Principato. Se entro sei mesi il Principe Regnante non appone la sua sanzione, questa deve considerarsi rifiutata. 2) Inoltre, ha luogo una consultazione popolare (referendum) in conformità con le prescrizioni dell'articolo seguente58. 1) Ogni legge deliberata dalla Dieta e da questa non dichiarata urgente, così come ogni deliberazione in materia finanziaria dalla stessa non dichiarata urgente, nella misura in cui comporti una nuova spesa una tantum di almeno 300.000 franchi o una nuova spesa annuale di 150.000 franchi, è sottoposta a consultazione popolare se la Dieta decide in tal senso o se, entro 30 giorni dalla comunicazione ufficiale della deliberazione della Dieta, non meno di 1.000 cittadini del Principato aventi diritto di voto o non meno di tre Comuni presentano una richiesta a ciò diretta con le modalità previste dall'art. 6459.
2) Se si tratta della Costituzione nel suo complesso o di singole parti della stessa, a tal fine è necessaria la richiesta di non meno di 1.500 cittadini del Principato aventi diritto di voto o di non meno di quattro Comuni60.
56 Art. 64 comma 2 modificato come da LGBl. 1947, n. 55 e LGBl. 1984, n. 27.
57 Art. 64 comma 4 modificato come da LGBl. 1947, n. 55 e LGBl. 1984, n. 27.
58 Art. 65 comma 2 modificato come da LGBl. 2003, n. 186.
59 Art. 66 comma 1 modificato come da LGBl. 1996, n. 85.
60 Art. 66 comma 2 modificato come da LGBl. 1947, n. 55 e come da LGBl. 1984, n. 27.
3) La Dieta ha la facoltà di indire una consultazione popolare sull'adozione di singoli principi di una legge da emanarsi. 4) La consultazione popolare ha luogo su base comunale; la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi in tutto il Paese decide sull'approvazione o il rigetto della deliberazione concernente la legge. 5) Le deliberazioni concernenti le leggi soggette a referendum sono presentate al Principe Regnante per la sanzione soltanto dopo lo svolgimento della consultazione popolare, ovvero dopo che sia inutilmente trascorso il termine di 30 giorni normativamente previsto per la presentazione della richiesta avente per oggetto l'esecuzione di una consultazione popolare61. 6) Nel caso in cui la Dieta respinga un progetto di legge ad essa presentato in via di iniziativa popolare (art. 64 lett c.), il quale sia redatto nella forma dovuta e, nei casi necessari, sia provvisto di una proposta di copertura della spesa, allora lo stesso deve essere sottoposto a referendum popolare. L'approvazione del progetto di legge da parte dei cittadini del Principato aventi diritto di voto sostituisce in questo caso la deliberazione della Dieta altrimenti necessaria per l'approvazione di una legge.
7) Le disposizioni più precise in materia di referendum saranno prese per mezzo di una 1) Ciascuna deliberazione della Dieta, che abbia per oggetto l'approvazione di un trattato internazionale (art. 8), è sottoposta a consultazione popolare se la Dieta decide in tal senso o se, entro 30 giorni dalla comunicazione ufficiale della deliberazione della Dieta, non meno di 1.500 cittadini del Principato aventi diritto di voto o non meno di quattro Comuni presentano una richiesta a ciò diretta con le modalità previste dall'art. 64.
2) Nella consultazione popolare la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi in tutto il Paese decide sull'approvazione o il rigetto della deliberazione della Dieta. 3) Le disposizioni più precise concernenti questo referendum sono stabilite da una legge. 1) Se non è stabilito diversamente, una legge entra in vigore decorsi otto giorni dall'avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Principato. 61 Art. 66 comma 5 modificato come da LGBl. 2003, n. 186.
62 Art. 66bis inserito come da LGBl. 1992, n. 27.
2) La modalità e l'estensione della pubblicazione delle leggi, delle deliberazioni in materia finanziaria, dei trattati internazionali, dei regolamenti, delle risoluzioni di organizzazioni internazionali e delle prescrizioni giuridiche applicabili sulla base dei trattati internazionali sono regolate dalla legislazione. Per le prescrizioni giuridiche applicabili nel Principato del Liechtenstein sulla base dei trattati internazionali può essere disposta una pubblicazione in forma semplificata, in particolare una pubblicazione che contenga un rinvio alle codificazioni straniere63. 3) Le prescrizioni giuridiche vigenti per il Liechtenstein sulla base del Trattato del 2 maggio 1992 sullo Spazio Economico Europeo e quelle che entreranno in vigore in futuro sono pubblicate in un raccolta giuridica del SEE. La modalità e l'estensione della pubblicazione nella raccolta giuridica del SEE sono regolate dalla legislazione64. 1) Senza l'autorizzazione della Dieta non può essere istituita o aumentata nessuna imposta diretta o indiretta né qualsiasi altro tributo statale o contributo generale, qualunque denominazione possa avere. L'autorizzazione concessa deve essere espressamente menzionata nell'avviso di 2) Le modalità di distribuzione e ripartizione sulle persone e sulle cose di tutti i tributi dello Stato e di tutti gli altri contributi pubblici nonché la modalità della loro riscossione richiedono l'approvazione della Dieta. 3) L'autorizzazione richiesta per le imposte e i tributi è concessa di regola per un anno 1) Per quanto riguarda l'amministrazione dello Stato, il Governo deve presentare alla Dieta, per l'esame e l'approvazione, un bilancio preventivo delle spese e delle entrate complessive per l'anno amministrativo seguente, al quale deve essere collegata la proposta sui tributi da riscuotere. 2) Per ciascun anno amministrativo trascorso, il Governo deve comunicare alla Dieta, nella prima metà dell'anno amministrativo successivo, un rendiconto esatto sulla destinazione che hanno avuto, in conformità con il bilancio preventivo, le entrate autorizzate e aumentate, fatta salva la ratifica della Dieta per le spese eccedenti giustificate e la responsabilità del Governo per le spese eccedenti non giustificate. 3) Con la medesima riserva, il Governo è legittimato a fare spese urgenti non previste dal bilancio preventivo. 63 Art. 67 comma 2 modificato come da LGBl. 1996, n. 121.
64 Art. 67 comma 3 modificato come da LGBl. 1995, n. 91. 4) Eventuali risparmi nelle singole poste del bilancio preventivo non possono essere impiegati per la copertura delle spese supplementari in altre poste dello stesso. Il Governo amministra gli attivi delle finanze dello Stato secondo i principi che ha stabilito in accordo con la Dieta. Riferisce alla Dieta insieme con la presentazione del rendiconto consuntivo (art. 69 comma 2). Del Comitato Nazionale
Per il periodo che intercorre tra un rinvio, una chiusura o uno scioglimento della Dieta e la sua nuova riunione, senza pregiudizio delle disposizioni contenute negli artt. 48-51 sui termini per la riconvocazione oppure per le nuove elezioni, è istituito al posto della Dieta, per il disbrigo degli affari che necessitano del concorso della Dieta stessa o di quello delle sue commissioni, il Comitato 1) Il Comitato Nazionale è composto dal Presidente in carica della Dieta, che in caso d'impedimento è sostituito dal suo vice-Presidente, e da ulteriori quattro membri che la Dieta deve eleggere tra i propri componenti tenendo in considerazione, in misura proporzionale, l'Altopiano- Oberland e il Bassopiano-Unterland. 2) Alla Dieta deve essere data, a qualsiasi condizione, la possibilità di procedere a tale elezione in ogni seduta in cui viene pronunciato il suo rinvio, la sua chiusura o il suo scioglimento.
La durata del mandato del Comitato Nazionale termina con la nuova riunione della Dieta.
Il Comitato Nazionale ha, in particolare, il diritto e il dovere: a) di vigilare affinché sia salvaguardata la Costituzione, affinché sia assicurata l'esecuzione delle pratiche della Dieta e affinché la Dieta venga riconvocata nei termini di diritto in caso di rinvio o precedente scioglimento; b) di esaminare i conti del Tesoro e di inoltrare gli stessi alla Dieta insieme a una sua relazione e alle sue proposte; c) di sottoscrivere le obbligazioni e le garanzie ipotecarie che devono essere emesse a carico del Tesoro in conformità con una precedente deliberazione della Dieta; d) di adempiere gli incarichi particolari ricevuti dalla Dieta in preparazione delle future discussioni da parte della stessa; e) di presentare, nei casi urgenti, delle denunce al Principe Regnante e al Governo e, in caso di minaccia o violazione di diritti tutelati dalla Costituzione, di presentare rimostranze, proteste f) di richiedere la convocazione della Dieta quando lo esigano le circostanze. Il Comitato Nazionale non può contrarre obblighi permanenti per il Paese ed è responsabile di fronte alla Dieta per la conduzione degli affari. 1) Le sedute del Comitato Nazionale hanno luogo, a richiesta, nella sede del Governo su convocazione del Presidente.
2) Per la validità delle sue deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre membri.
I membri del Comitato Nazionale percepiscono, durante le loro sedute, le stesse indennità giornaliere e lo stesso rimborso delle spese di viaggio dei deputati. 65 Art. 74 lett. e) modificato come da LGBl. 2003, n. 186.
66 Titolo che precede l'art. 78 modificato come da LGBl. 2003, n.186.
1) Fatte salve le disposizioni immediatamente seguenti di quest'articolo, l'amministrazione complessiva del Paese è assicurata da un Governo Collegiale responsabile di fronte al Principe Regnante e alla Dieta, in conformità con le disposizioni della Costituzione e delle altre leggi67. 2) Con una legge o in forza di una delega legislativa si possono conferire determinati incarichi, per un loro svolgimento autonomo, a singoli funzionari, a uffici governativi o a commissioni speciali, salva restando la possibilità di ricorso al Governo Collegiale68. 3) Con una legge si possono istituire commissioni speciali per la decisione dei ricorsi al posto del Governo Collegiale69. 4) Ai fini dello svolgimento di compiti economici, sociali o culturali si possono istituire per legge enti speciali, istituzioni o fondazioni di diritto pubblico, che operano sotto la vigilanza del 1) Il Governo Collegiale è composto dal Capo del Governo e da quattro Consiglieri di 2) Il Capo del Governo e i Consiglieri di Governo sono nominati dal Principe Regnante, d'intesa con la Dieta, su proposta di quest'ultima. Con le stesse modalità si deve nominare un vice per il Capo del Governo e per ciascuno dei Consiglieri di Governo, il quale, in caso d'impedimento, rappresenta nelle sedute del Governo Collegiale il membro di Governo impedito71. 3) Su proposta della Dieta, uno dei Consiglieri di Governo è nominato dal Principe Regnante vice-Capo del Governo72. 4) I membri del Governo devono essere cittadini del Liechtenstein ed eleggibili alla Dieta73. 5) Nella nomina del Governo Collegiale si deve avere riguardo che a ciascuna di entrambe le Regioni spettino non meno di due membri. I loro rappresentanti devono essere scelti nella stessa 67 Art. 78 comma 1 modificato dalle LGBl. 1972, n. 8.
68 Art. 78 comma 2 modificato dalle LGBl. 1964, n. 10.
69 Art. 78 comma 3 modificato dalle LGBl. 1964, n. 10.
70 Art. 79 comma 1 modificato come da LGBl. 1965, n. 22.
71 Art. 79 comma 2 modificato come da LGBl. 1965, n. 22.
72 Art. 79 comma 3 modificato come da LGBl. 1965, n. 22.
73 Art. 79 comma 4 modificato come da LGBl. 2003, n. 186.
74 Art. 79 comma 5 modificato come da LGBl. 1965, n. 22.
6) La durata del mandato del Governo Collegiale è di quattro anni. Fino alla nomina di un nuovo Governo, i membri del Governo in carica devono continuare la loro attività amministrativa, assumendosene la responsabilità, a meno che non trovi applicazione l'art. 8075. 1) Se il Governo perde la fiducia del Principe Regnante o della Dieta, allora viene meno il suo potere di esercitare l'ufficio. Per il periodo che decorre fino all'insediamento del nuovo Governo, il Principe Regnante nomina, con applicazione delle disposizioni dell'art. 79 comma 1 e comma 4, un Governo di transizione per la cura ad interim dell'amministrazione complessiva del Paese (art. 78 comma 1). Il Principe Regnante può chiamare nel Governo di transizione anche i membri del vecchio Governo. Entro quattro mesi il Governo di transizione deve presentarsi davanti alla Dieta per il voto di fiducia, a meno che il Principe Regnante, d'intesa con la Dieta, su proposta di quest'ultima, non abbia nominato prima un nuovo Governo (art. 79 comma 2). 2) Se un singolo membro del Governo perde la fiducia del Principe Regnante o della Dieta, la decisione sulla perdita del potere di esercitare il suo ufficio viene presa dal Principe Regnante d'intesa con la Dieta. Fino alla nomina di un nuovo membro del Governo, il suo vice è tenuto a svolgere le funzioni dell'ufficio. Per una valida decisione del Governo Collegiale è necessaria la presenza di non meno di quattro membri e la maggioranza dei voti dei membri presenti. In caso di parità decide il voto di chi presiede. Il voto è obbligatorio. Attraverso la legislazione verranno precisati i motivi per i quali un membro del Governo è escluso o può essere ricusato dall'esecuzione di un atto d'ufficio. La trattazione degli affari da parte del Governo avviene in parte su base collegiale, in parte per competenze di attribuzione. 75 Art. 79 comma 6 modificato come da LGBl. 1965, n. 22 e come da LGBl 2003, n. 186.
76 Art. 80 modificato come da LGBl. 2003, n. 186.
77 Art. 81 modificato come da LGBl. 1965, n. 22.
78 Art. 83 modificato come da LGBl. 1965, n. 22.
Il Governo Collegiale emana con decreto il suo regolamento interno. Il Capo del Governo presiede le riunioni del Governo. Cura gli affari a lui direttamente affidati dal Principe e controfirma le leggi nonché i decreti e i regolamenti emanati dal Principe o da una Reggenza e gode, nelle cerimonie pubbliche, dei privilegi spettanti secondo la normativa al rappresentante del Principe Regnante. 1) Il Capo del Governo deve riferire oralmente oppure deve presentare una rapporto scritto al Principe Regnante in merito alle questioni sottoposte all'autorità del Sovrano.
2) Sulle copie delle risoluzioni del Sovrano emanate su proposta di quest'ultimo è apposta la firma autografa del Sovrano stesso e inoltre la controfirma del Capo del Governo. Il Capo del Governo presta il suo giuramento di servizio nelle mani del Principe Regnante o del Reggente; gli altri membri del Governo e gli impiegati dello Stato prestano il giuramento di obbedienza al Capo del Governo.
In caso d'impedimento del Capo del Governo, il vice-Capo del Governo subentra nelle funzioni che sono espressamente affidate dalla Costituzione al Capo del Governo. Se anche il vice- Capo del Governo è impedito, allora subentra al suo posto il Consigliere di Governo più anziano Il Capo del Governo firma i decreti e le disposizioni emanate dal Governo in seguito a trattazione collegiale; a lui spetta anche la sorveglianza diretta sull'andamento degli affari nel 79 Art. 84 modificato come da LGBl. 1965, n. 22.
80 Art. 85 modificato come da LGBl. 1972, n. 8.
81 Art. 88 modificato come da LGBl. 1965, n. 22.
1) Tutti le pratiche più importanti attribuite alla trattazione del Governo, in particolar modo la risoluzione delle controversie amministrative, sono sottoposte alla discussione e alla deliberazione del Governo Collegiale. Determinate questioni meno importanti possono essere affidate dalla legge ai membri del Governo competenti secondo la ripartizione delle funzioni, al fine di una loro autonoma trattazione. 2) Il Segretario di Governo, in caso di suo impedimento un vice-Segretario nominato dal Governo Collegiale, deve redigere un verbale delle sedute. 3) Il Capo del Governo è tenuto a dare esecuzione alle deliberazioni del Governo Collegiale. Soltanto nel caso in cui egli ritenga che una deliberazione violi le leggi o i regolamenti vigenti può sospendere l'esecuzione della stessa; al riguardo, tuttavia, deve presentare senza ritardo la denuncia al Tribunale amministrativo, che, senza pregiudizio del diritto di ricorso di una parte, decide sull'esecuzione82. Per la preparazione delle pratiche da deliberarsi collegialmente e per l'autonoma trattazione delle questioni a tal fine indicate dalla legge, all'inizio del periodo del suo ufficio il Governo Collegiale deve ripartire le sue funzioni tra il Capo del Governo e i Consiglieri di Governo. Per il caso d'impedimento si deve prevedere un sistema di reciproca sostituzione. 1) Al Governo spetta l'esecuzione di tutte le leggi e degli ordini giuridicamente ammissibili del Principe Regnante e della Dieta. 2) Emana, per l'attuazione delle leggi e dei trattati internazionali direttamente applicabili, soltanto i regolamenti che possono essere emanati nell'ambito delle leggi e dei trattati internazionali direttamente applicabili. 3) Per l'ottemperanza degli altri obblighi previsti dai trattati internazionali, il Governo può emanare i regolamenti richiesti, nella misura in cui a tal fine non sia necessaria l'emanazione di una 4) L'amministrazione complessiva dello Stato in generale deve muoversi all'interno dei limiti della Costituzione, delle leggi e delle regole previste dai trattati internazionali; anche in quelle 82 Art. 90 comma 3 modificato come da LGBl. 1965, n. 22. e come da LGBl. 2003, n. 186.
83 Art. 91 modificato come da LGBl. 1965, n. 22.
84 Art. 92 modificato come da LGBl. 2003, n. 186.
questioni in cui la legge concede all'Amministrazione una libera discrezionalità, si devono rigorosamente osservare i limiti posti alla stessa dalla legge. Nella competenza del Governo ricadono in particolare: a) la sorveglianza su tutte le pubbliche autorità e sui funzionari ad esso sottoposti e l'esercizio del potere disciplinare su questi ultimi; b) l'assegnazione del personale necessario per il Governo e le altre pubbliche autorità; c) la vigilanza sulle prigioni e il controllo sul trattamento dei detenuti in custodia cautelare e su quelli sottoposti a pena definitiva; d) l'amministrazione degli edifici pubblici; e) la vigilanza sul Tribunale (Landesgericht), affinché la sua attività proceda in modo ininterrotto e conforme alla legge, e la denuncia alla Corte d'Appello di tutte le irregolarità f) la presentazione della relazione, che deve essere sottoposta annualmente alla Dieta, sulla sua attività d'ufficio; g) l'elaborazione dei disegni di legge del Governo da presentare alla Dieta e il parere sui disegni di legge a tal scopo ad esso trasmessi dalla Dieta; h) la disposizione sulle spese urgenti non inserite nel bilancio preventivo.
L'organizzazione dell'amministrazione è da regolarsi con legge. A. Disposizioni generali87
1) L'intera giurisdizione viene esercitata in nome del Principe e del popolo da giudici responsabili, che sono nominati dal Principe Regnante (art. 11). Le decisioni dei giudici in forma di sentenza sono emanate e redatte "in nome del Principe e del popolo".
85 Art. 91 modificato come da LGBl. 1965, n. 22.
86 Titolo che precede l'art. 95 inserito come da LGBl. 2003, n. 186.
87 Titolo che precede l'art. 95 modificato come da LGBl. 2003, n. 186.
88 Art. 95 modificato come da LGBl. 2003, n. 186.
2) Nell'esercizio del proprio ufficio giudiziario all'interno dei limiti legali della loro competenza e nel procedimento giudiziario, i giudici sono indipendenti. Essi devono motivare le loro decisioni e le loro sentenze. Azioni esterne da parte di organi non giudiziari sulla giurisdizione sono ammesse soltanto nella misura in cui siano espressamente previste dalla Costituzione.
3) Sono giudici nel senso inteso da questo articolo i giudici di tutti i Tribunali ordinari (artt. 97-101), i giudici del Tribunale amministrativo (artt. 101 e 102) nonché i giudici della Corte di Giustizia dello Stato ( artt. 104 e 105). 1) Per la scelta dei giudici il Principe Regnante e la Dieta si servono di una Commissione comune. In questa Commissione il Principe Regnante ha la presidenza e il voto decisivo. Può nominare in questa Commissione tanti membri quanti sono i rappresentanti inviati dalla Dieta. La Dieta invia un deputato per ogni lista elettorale rappresentata nella Dieta stessa. Il Governo invia il membro di Governo competente per l'amministrazione della giustizia. Le deliberazioni della Commissione avvengono a porte chiuse. La Commissione può raccomandare dei candidati alla Dieta soltanto con l'approvazione del Principe Regnante. Se la Dieta sceglie il candidato che le è stato raccomandato, costui viene nominato giudice dal Principe Regnante. 2) Se la Dieta respinge il candidato raccomandato dalla Commissione ed entro quattro settimane non si riesce a raggiungere un accordo su un nuovo candidato, la Dieta deve proporre un contro-candidato e indire una consultazione popolare. Nel caso di una consultazione popolare, anche i cittadini del Principato aventi diritto di voto hanno il diritto di nominare dei candidati, alle condizioni previste per una legge d'iniziativa popolare (art. 64). Se il voto riguarda più di due candidati, la consultazione ha luogo in due scrutini in conformità con l'art. 113 comma 2. Ciascun candidato che raggiunge la maggioranza assoluta dei voti viene nominato giudice dal Principe 3) Un giudice nominato a tempo determinato rimane in carica fino al giuramento del suo 89 Art. 96 modificato come da LGBl. 2003, n. 186.
B. I Tribunali ordinari90
1) La giurisdizione ordinaria viene esercitata in primo grado dal Tribunale (Landesgericht) del Principe in Vaduz, in secondo grado dalla Corte d'Appello (Obergericht) del Principe in Vaduz e in terzo grado dalla Corte Suprema di Giustizia (Obersten Gerichtshof) del Principe . 2) L'organizzazione dei tribunali ordinari, la procedura, il tariffario forense e le spese legali sono determinati dalla legge.
L'amministrazione di singole materie di competenza della giurisdizione di primo grado, da indicarsi in modo preciso, può essere affidata con legge a funzionari del Tribunale (Landesgericht) non aventi la qualifica di giudice, preparati in modo specifico e vincolati alle direttive ricevute Il Fisco e le autorità del Demanio del Principato devono agire in giudizio ed essere convenuti di fronte ai Tribunali ordinari.
1) La procedura nelle controversie civili deve essere regolata sulla base dei principi dell'oralità, dell'immediatezza e della libera valutazione delle prove. In materia penale, inoltre, vige il principio accusatorio.
2) In materia civile, la giurisdizione ordinaria in primo grado viene esercitata da uno o più giudici monocratici. 3) La Corte d'Appello (Obergericht) e la Corte Suprema di Giustizia (Obersten Gerichtshof) sono tribunali collegiali.
4) La giurisdizione in materia penale viene esercitata in primo grado nel Tribunale (Landesgericht) da quest'ultimo, se necessario dalla Corte d'Assise, dal Tribunale Criminale o dal Tribunale per i minorenni. 90 Titolo che precede l'art. 97 modificato come da LGBl. 2003, n. 186.
91 Art. 97 modificato come da LGBl. 2003, n. 186. 92 Art. 98 (99bis) inserito come da LGBl. 1998, n. 72 e modificato come da LGBl. 2003, n. 186.
93 Art. 99 modificato come da LGBl. 2003, n. 186.
94 Art. 100 modificato come da LGBl. 2003, n. 186.
1) Uno dei giudici del Tribunale deve essere nominato alla presidenza del Tribunale (Landesgericht) ed esercita il potere disciplinare in primo grado sui funzionari dello stesso non aventi la qualifica di giudice.
2) La Corte d'Appello (Obergericht) svolge l'attività di vigilanza e supervisione sull'amministrazione della giustizia ed esercita il potere disciplinare sui funzionari del Tribunale (Landesgericht) aventi la qualifica di giudice; negli affari disciplinari riguardanti i funzionari del Tribunale (Landesgericht) non aventi la qualifica di giudice, svolge la funzione di istanza di secondo grado.
2) La Corte Suprema di Giustizia (Obersten Gerichtshof) esercita il potere disciplinare su membri della Corte d'Appello (Obergericht) ed è in pari tempo istanza di ricorso negli affari disciplinari riguardanti i funzionari del Tribunale (Landesgericht) aventi la qualifica di giudice. C. Il Tribunale amministrativo96
1) Il Tribunale amministrativo è costituito da cinque giudici e da cinque giudici supplenti, che sono nominati dal Principe Regnante (art. 96). La maggioranza dei giudici deve essere in possesso della cittadinanza del Principato del Liechtenstein. La maggioranza dei giudici devono essere esperti in materie giuridiche.
2) La durata del mandato dei giudici e dei giudici supplenti del Tribunale amministrativo è di cinque anni. La durata del mandato deve essere configurata in modo tale che ogni anno debba andare in congedo un giudice oppure un giudice supplente. Nella prima nomina si decide con sorteggio sulla durata del mandato dei cinque giudici e dei cinque giudici supplenti. Se un giudice oppure un giudice supplente si dimette dall'ufficio prima del tempo, il suo successore viene nominato per la restante durata del mandato del giudice dimissionario. 3) I cinque giudici eleggono ogni anno, tra le loro fila, un Presidente e un vice-Presidente. È ammissibile una rielezione.
4) Se un giudice è impedito, in tal caso viene sostituito da un giudice supplente. Per la sostituzione si deve procedere di volta in volta secondo il principio di rotazione. 95 Art. 101 modificato come da LGBl. 2003, n. 186.
96 Titolo che precede l'art. 102 inserito come da LGBl. 2003, n. 186.
97 Art. 102 modificato come da LGBl. 2003, n. 186.
5) Nella misura in cui la legge non dispone diversamente, tutte le decisioni e le disposizioni del Governo e delle commissioni speciali istituite al posto del Governo Collegiale (art. 78 comma 3) sono suscettibili d'impugnazione con ricorso al Tribunale amministrativo. Le disposizioni più precise sulla procedura, sull'obbligo di congedo, sul compenso e sulle spese che le parti devono pagare saranno stabilite da una legge speciale. D. La Corte di Giustizia dello Stato (Staatsgerichtshof)99
1) Per mezzo di una legge speciale deve essere istituita una Corte di Giustizia dello Stato (Staatsgerichtshof) quale Corte di diritto pubblico per la protezione dei diritti costituzionalmente garantiti, per il regolamento dei conflitti di competenza tra i Tribunali e le autorità amministrative e quale Corte di giustizia disciplinare per i membri del Governo. 2) Nella sua competenza ricadono inoltre l'esame della costituzionalità delle leggi e dei trattati internazionali nonché della legittimità dei regolamenti del Governo; in queste materie decide con potere di cassazione. Infine, svolge anche la funzione di Corte di giustizia in materia elettorale La Corte di Giustizia dello Stato (Staatsgerichtshof) è composta da cinque giudici e da cinque giudici supplenti, che sono nominati dal Principe Regnante (art. 96). Il Presidente della Corte di Giustizia dello Stato (Staatsgerichtshof) e la maggioranza dei giudici devono essere in possesso della cittadinanza del Principato del Liechtenstein. Per il resto, trovano applicazione, mutatis mutandis, le disposizioni dell'art. 102. 98 Art. 103 modificato come da LGBl. 2003, n. 186.
99 Titolo che precede l'art. 104 modificato come da LGBl. 2003, n. 186.
100 Art. 104 comma 2 modificato come da LGBl. 2003, n. 186.
101 Art. 105 modificato come da LGBl. 2003, n. 186.
Delle pubbliche autorità e dei servitori dello Stato102
1) Nuovi posti di carattere permanente per funzionari statali possono essere creati solamente con l'approvazione della Dieta. Per l'assunzione definitiva nel servizio pubblico del Liechtenstein è richiesta la titolarità del diritto di cittadinanza del Liechtenstein, con riserva delle più ampie disposizioni di questa Costituzione nonché degli obblighi previsti dai trattati internazionali; sono ammissibili eccezioni soltanto con l'approvazione della Dieta. 2) Lo stesso vale per i nuovi posti di carattere permanente previsti per i giudici. L'organizzazione delle pubbliche autorità avviene per mezzo della legislazione. Tutte le pubbliche autorità hanno, con riserva degli accordi previsti dai trattati internazionali, la loro sede nel Paese; le pubbliche autorità collegiali devono essere composte con almeno una maggioranza di cittadini del Liechtenstein. I membri del Governo, gli impiegati dello Stato nonché tutti i consigli locali (Ortsvorstände), i loro rappresentanti e i tesorieri dei comuni, nel momento dell'assunzione della carica, sono tenuti a prestare il seguente giuramento: "Giuro fedeltà al Principe Regnante, obbedienza alle leggi ed esatta osservanza della Costituzione, che Dio mi aiuti!". 1) Lo Stato, i Comuni e gli altri enti, istituzioni e fondazioni di diritto pubblico sono responsabili per i danni ingiusti che le persone che agiscono come loro organi cagionano a terzi nell'esercizio della loro attività d'ufficio. È fatto salvo il regresso nei confronti di coloro che hanno commesso il fatto con dolo o colpa grave. 102 Titolo che precede l'art. 106 inserito come da LGBl. 2003, n. 186.
103 Art. 106 modificato come da LGBl. 2003, n. 186.
104 Art. 107 modificato come da LGBl. 2003, n. 186.
105 Art. 108 modificato come da LGBl. 2003, n. 186.
106 Art. 109 (109bis) inserito come da LGBl. 1964, n.10 e modificato come da LGBl. 2003, n. 186.
2) Le persone che agiscono come organi sono responsabili verso lo Stato, i Comuni e gli altri enti, istituzioni e fondazioni di diritto pubblico, presso cui prestano servizio, per i danni a loro direttamente cagionati a causa di una violazione dolosa o gravemente colposa dei doveri d'ufficio. 3) Le disposizioni più precise, in particolar modo sulla competenza, saranno stabilite dalla Dei Comuni107
1) Sulla personalità giuridica, sull'organizzazione e sui compiti dei Comuni nella sfera d'azione loro propria e in quella a loro delegata dispongono le leggi. 2) Nelle leggi sui Comuni si devono stabilire i seguenti principi fondamentali: a) libere elezioni del Sindaco e degli altri organi comunali da parte del Consiglio b) autonomia amministrativa nella gestione del patrimonio comunale e disponibilità diretta della polizia locale sotto la sorveglianza del Governo nazionale; c) gestione di un sistema regolamentato di assistenza ai poveri sotto la sorveglianza del Governo nazionale; d) diritto dei Comuni di concedere la cittadinanza e libertà di stabilimento dei cittadini108 del Principato in qualsiasi Comune.
Nelle questioni che riguardano il Comune sono titolari del diritto di elettorato attivo e passivo tutti i cittadini del Principato residenti nel Comune, che abbiano compiuto il 18° anni d'età e che non siano privati dei diritti elettorali. 107 Titolo che precede l'art. 110 modificato come da LGBl. 2003, n. 186.
108 "Con il concetto di "Landesangehörige" (cittadini) utilizzato dalla Costituzione sono da intendersi tutte le persone che godono del diritto di cittadinanza del Liechtenstein senza distinzione di sesso" (LGBl. 1971, n. 22).
109 Art. 111 (110bis) inserito come da LGBl. 2000, n. 55 e modificato come da LGBl. 2003, n. 186.
Le garanzie costituzionali110
1) La presente Carta Costituzionale sarà, dopo la sua promulgazione, universalmente vincolante come legge fondamentale dello Stato. 2) Modificazioni o interpretazioni universalmente vincolanti di questa legge fondamentale possono essere proposte tanto dal Governo quanto dalla Dieta o per mezzo di un'iniziativa popolare (art. 64). Esse richiedono da parte della Dieta l'unanimità dei voti dei suoi membri presenti o di una maggioranza dei tre quarti dei voti della stessa, espressi in due sedute consecutive della Dieta, eventualmente un referendum popolare (art. 66) e in ogni caso la successiva approvazione del Principe Regnante, ad eccezione del procedimento per l'abolizione della Monarchia (art. 113). 1) A non meno di 1.500 cittadini del Principato spetta il diritto di presentare un'iniziativa per l'abolizione della Monarchia. In caso di accoglimento dell'iniziativa da parte del popolo, la Dieta è tenuta a elaborare una nuova Costituzione su base repubblicana e a sottoporla, al più presto dopo un anno e al più tardi dopo due anni, a un referendum popolare. Al Principe Regnante spetta il diritto di presentare una nuova Costituzione da sottoporre al medesimo referendum popolare. Il procedimento, così com'è di seguito regolato, sostituisce in questo caso il procedimento di revisione costituzionale di cui all'art. 112 comma 2. 2) Nel caso in cui vi sia un solo progetto, è sufficiente per la sua approvazione la maggioranza assoluta (art. 66 comma 4). Nel caso in cui vi siano due progetti, il cittadino del Principato avente diritto di voto ha la possibilità di scegliere tra la Costituzione vigente e i due progetti. In questo caso il cittadino del Principato avente diritto di voto dispone, nella prima votazione, di due voti. Egli attribuisce questi voti a quelle due varianti della Costituzione che desidera giungano alla seconda votazione. Quelle due varianti della Costituzione, che raccolgono la maggior parte dei primi e dei secondi voti, giungono alla seconda votazione. Nella seconda votazione, che deve effettuarsi 14 giorni dopo la prima votazione, il cittadino del Principato avente diritto di voto dispone di un voto solo. Si considera approvata quella Costituzione che ottiene la maggioranza assoluta (art. 66 comma 4). 110 Titolo che precede l'art. 112 inserito come da LGBl. 2003, n. 186.
111 Art. 112 modificato come da LGBl. 2003, n. 186.
112 Art. 113 modificato come da LGBl. 2003, n. 186.
Tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni statutarie, che si pongono in contraddizione con un'espressa disposizione della presente Carta Costituzionale, sono abrogate o inefficaci; quelle disposizioni legali, che non sono in accordo con lo spirito di questa legge fondamentale, saranno sottoposte a una revisione che le renda conformi alla Costituzione. 1) Il Mio Governo è incaricato dell'attuazione di questa Costituzione.
2) Il Governo deve presentare le leggi previste in questa Costituzione con la maggior rapidità possibile, armonizzandole con le disposizioni costituzionali. Vaduz, 5 ottobre 1921 In nome di Sua Altezza Serenissima, il Principe Regnante Giovanni II del e per il Liechtenstein, e in virtù del di Lui mandato, concesso con Lettera Autografa di Sua Maestà datata 2 f.to Jos. Ospelt Consigliere del Principe 113 Titolo che precede l'art. 114 inserito come da LGBl. 2003, n. 186.
114 Art. 114 modificato come da LGBl. 2003, n. 186.
115 Art. 115 modificato come da LGBl. 2003, n. 186. Al documento originale della Costituzione sono allegati i seguenti due scritti: Mio caro Consigliere Ospelt! Con particolare soddisfazione sono venuto a conoscenza che la Dieta del Mio Principato, nella sua seduta del 24 agosto 1921, ha approvato all'unanimità la nuova Costituzione.
Nel concedere a questa deliberazione la Mia sanzione sovrana, esprimo il profondo desiderio e la speranza che, così come i rappresentanti del Mio popolo si sono ritrovati concordi, senza distinzione di partito, nella creazione di quest'opera legislativa così densa di significato per il Paese, anche in futuro lo spirito di eguale concordia unisca la popolazione del mio Paese in un lavoro pacifico per il bene duraturo del Tutto e di ogni sua singola parte e che, attraverso una collaborazione di antica data tra Stato e Chiesa, da ulteriormente perseguirsi sotto la protezione di Dio, anche sul terreno della nuova legge fondamentale dello Stato fiorisca nuova fortuna e abbondante prosperità per il Mio popolo e per il Mio Paese. Avrei volentieri firmato Io stesso, accogliendo la Sua preghiera a Me sottoposta, la Carta Costituzionale in Vaduz, il capoluogo del Mio Paese, in mezzo al Mio amato e fidato popolo; con Mio sincero rammarico, nell'ora presente sono Io a ciò impedito per motivi di salute.
Tuttavia, per esprimere la Mia gioia per la realizzazione della grande opera di riforma e dare una prova al Mio Paese del Mio amore paterno, Io, ai sensi dell'art. 13 della nuova Costituzione, incarico il Mio amato nipote, Sua Altezza Serenissima il Signor Principe Carlo del e per il Liechtenstein, il quale attualmente si trattiene nel Paese, di firmare in Vaduz la Carta Costituzionale in Mia rappresentanza, il 5 ottobre dell'anno corrente, giorno in cui Io, per volere della grazia di Dio, spero di compiere il Mio 81° genetliaco.
Nello stesso tempo Io porgo al Mio amato popolo il Mio saluto paterno ed esprimo a tutti coloro che si sono, in modo concorde, adoprati con successo per la realizzazione della nuova Costituzione il Mio ringraziamento e il Mio riconoscimento di vero cuore. Io incarico Lei di portare a conoscenza di tutti queste mie decisioni.
Felsberg, 2 ottobre 1921 f.to JOHANN f.to Jos. Ospelt Consigliere del Principe Mio caro Nipote Principe Carlo! Ai sensi dell'art. 13 della Costituzione del Principato del Liechtenstein, deliberata dalla Dieta del mio Principato nella sua seduta del 24 agosto 1921 e da Me sanzionata, Io incarico la Signoria Vostra di firmare la nuova Carta Costituzionale in Mia rappresentanza vicaria, il giorno del mio genetliaco – 5 ottobre 1921 – in Vaduz, il capoluogo del Mio Principato. Io rimango in ogni momento per la Signoria Vostra il devoto e affezionato Zio.
Felsberg, 2 ottobre 1921 f.to JOHANN f.to Jos. Ospelt Consigliere del Principe Caratteristiche della Costituzione dello Stato della Città del Vaticano
Lo Stato della Città del Vaticano ha sotto il profilo formale una costituzione non rigida e sotto il profilo sostanziale una costituzione "senza costituzionalismo" che non offre garanzie a diritti individuali e dispone una concentrazione dei poteri in capo al Sommo Pontefice, moderata solo da organi collegiali ausiliari. Sotto il profilo formale si possono considerare parti di questa costituzione almeno a) il trattato tra la "Santa Sede" e l'Italia del 1929 che ha creato lo Stato della Città del Vaticano, insieme a b) la sua "legge fondamentale", e c) la legge sulle fonti del diritto, cui seguono altre leggi su cittadinanza, ordinamento amministrativo, ordinamento economico e pubblica sicurezza, tutte leggi simili a quelle organiche. Secondo la legge sulle fonti, il Trattato è una fonte di diritto internazionale cui si "conforma" l'intero ordinamento dello Stato (art. 1 co. 4), mentre le altre sono considerate fonti "principali". Tuttavia si considerano fonti "prime" e prevalenti sulle fonti principali dell'ordinamento dello Stato del Vaticano solo le fonti del diritto canonico. Sotto il profilo sostanziale si può dire che tale Stato è dotato di una forma di stato ierocratica, basata su una particolare legittimazione storica e culturale, essendo la sovranità sullo Stato riservata alla Santa Sede "in conformità alla sua tradizione ed alle esigenze della sua missione nel mondo" (art. 2 Il potere temporale del Papa trae peraltro origine dalla costituzione del "patrimonium beati Petri", una donazione firmata nel 754 da Pipino, re dei franchi e padre di Carlo Magno, a Quierzy in considerazione della propria investitura da parte del papa dopo la deposizione del re dei merovingi, Childerich. La successiva formazione dello stato pontificio fu perfezionata dalle Constitutiones Sanctae Matris Ecclesiae promulgate nel 1357 a Fano in presenza del parlamento dopo il trasferimento della Santa sede ad Avignone (1309). La forma di governo mutò in particolare con l'istituzione delle congregazioni durante il Concilio di Trento (1545-1563). Superata l'annessione all'Empire francese, decretata da Napoleone I nel 1809 con la promessa di creare un'autonomia territoriale speciale, l'Organizzazione del Governo provvisorio pontificio nelle province ricuperate sotto il cardinale Consalvi (1817) avviò una costituzione rappresentativa simile a quelle di tipo "landständisch" concesse nella monarchia austriaca, perfezionata dal Motu Proprio istitutivo di un "nuovo sistema generale di Amministrazione definitiva" (1816). I successivi tentativi di integrare lo Stato Pontificio in una Confederazione di Stati italiani fallirono allo stesso modo dello "Statuto fondamentale pel governo temporale degli Stati di S. Chiesa" del 1848, implicitamente revocato da Pio IX. Le controversie causate dall'annessione dello Stato Ponteficio al Regno d'Italia nel 1870 e dalla Legge delle guarentigie del 1871 terminarono solo con la creazione dello Stato della Città del Vaticano ad opera del trattato del 1929. Lo Stato del Vaticano non è identico con l'ordinamento giuridico della Chiesa cattolica universale, né con la Santa Sede (Apostolica Sedes). Il diritto canonico codificato nel Codex Iuris Canonici (CIC) attribuisce ad entrambi una personalità giuridica che non è "publica auctoritate costitutae": "Catholica Ecclesia et Apostolica Sedes moralis personae rationem habent ex ipsa ordinatione divina." (Can. 100 1917 = Can. 113 - §1 1983). La Santa Sede si immedesima organicamente nel Romano Pontefice, vuoi come persona vuoi come ufficio, ma anche nella Segreteria di Stato e negli altri organismi della Curia romana (can. 361). Il governo della Chiesa è legato a quello ierocratico dello Stato del Vaticano - come nello "Stato Ponteficio" – tramite un'unione personale, essendo il sommo pontefice dotato della suprema potestà nella Chiesa (can 331: "potestà ordinaria suprema, piena, immediata e universale sulla Chiesa, potestà che può sempre esercitare liberamente") e della "pienezza dei poteri" nello Stato (art. 1 l.f. n. 1/2001). La Santa Sede quindi non è identica con lo Stato della Città del Vaticano, ma un'organizzazione che si considera sovrana a prescindere da questo Stato, richiamandosi a un diritto consuetudinario internazionale formatosi in un'epoca che considerava non gli stati ma i sovrani soggetti del diritto internazionale, ragione per cui non è riconosciuta da alcuni Stati ateisti o Stati sede di altre organizzazioni religiose a carattere mondiali (Cina, Arabia Saudita). Una parte della dottrina internazionale qualifica la Santa Sede come soggetto divenuto Stato o equiparato a uno Stato neutrale (cfr. art. 24 del Trattato: "La Santa Sede, in relazione alla sovranità che le compete anche nel campo internazionale, dichiara che Essa vuole rimanere e rimarrà estranea alle competizioni temporali fra gli altri Stati"). Il fatto che la distinzione tra Chiesa e Stato sia stata conservata anche sul piano internazionale consente di dire che la sovranità spirituale della Santa Sede è talmente assoluta e divinamente originaria da qualificare anche quella temporale sullo Stato della Città del Vaticano solo come una sua derivazione e un suo mezzo. La doppia identità di sovrano di una Chiesa e dello Stato consente di usare la doppia personalità giuridica internazionale di Santa Sede e Stato della Città del Vaticano per ottimizzare la rappresentanza internazionale, ma non da diritto a una sovra-rappresentanza che consentirebbe di contare politicamente più degli altri soggetti del diritto internazionale o di sottrarsi a obblighi e responsabilità. La Santa Sede rappresenta pertanto spesso anche lo Stato del Vaticano, concludendo oltre ai concordati ogni altro trattato internazionale che rientra nella missione della Chiesa, e la legge sulle fonti del diritto prevede che i trattati da essa conclusi vincolano anche lo Stato. Anche gli altri elementi della statualità si conformano a questo principio di "assolutismo", fondato sulle pretese di verità della religione e di infallibilità del Sommo Pontefice nelle questioni spirituali. Dal punto di vista territoriale, il microstato è definito completamente dal suo Trattato istitutivo e consiste nella enclave della Città del Vaticano, non gli altri edifici cui è garantita extraterritorialità. Questi 0,44 km2 sono di piena proprietà della Santa Sede, ragione per cui si può parlare anche di uno stato patrimoniale. Dal punto di vista della cittadinanza, i funzionari del governo che con le loro famiglie affiancano il sovrano (2008: 565) sono solo l'equivalente funzionale di un'organizzazione cortigiana e soggetti privi di diritti politici, anche perché dotati solo di una seconda cittadinanza rispetto a quella originaria.
La "Legge fondamentale" del 2001 non esclude che nel potere assoluto del Sommo Pontefice rientri anche quello di introdurre "mutamenti" nella forma di governo senza l'osservanza di forme specifiche, come avvenne nel 1939 con l'istituzione della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, nel 1968 con l'istituzione di un'apposita Consulta e nel 1984 con la delega al segretario di Stato di rappresentare il Pontefice nel governo civile dello Stato della città del Vaticano. Sono state disciplinate da costituzione apostolica e Motu Proprio anche le norme del diritto peculiare per l'elezione del sommo pontefice (Can. 340), ora a maggioranza qualificata dei due terzi dei cardinali presenti del Sacro Collegio. Se la sovranità interiore di questa monarchia elettiva assoluta è stata rafforzata dalla legge sulle fonti del diritto del 2009 che ha reso non più automatica la recezione della legislazione italiana (art. 3) e non consente di rendere direttamente applicabili le fonti dell'Unione europea, nonostante l'adozione dell'Euro. Quella esteriore è solo più discutibile sotto il profilo pratico della reale dipendenza della Città del Vaticano dalle forze di sicurezza e dai servizi pubblici essenziali (acqua, trasporti, comunicazioni etc.) prestati dallo Stato Italiano e sotto il profilo teorico del possibile recesso dal trattato in caso di grave violazione dei doveri di neutralità assunti dalla Santa Sede, possibilità che tuttavia non renderebbe revocabile il riconoscimento della sovranità. La forma di stato particolare, una monarchia papale elettiva, implica che la sola Santa Apostolica si considera soggetto di "libertà" (art. 26), non riconoscendo diritti di libertà alla propria cittadinanza non gravati da poteri censori, tuttora istituiti dalla legge n. 6 del 1929 sulla pubblica sicurezza. Il trattato garantisce solo l'accesso ai beni culturali di quello che la Convenzione dell'Aia sulla protezione dei beni culturali del 1954 ha definito "patrimonio culturale del mondo intero". Né la Santa Sede, né lo Stato cella Città del Vaticano risultano firmatari dei patti internazionali per la tutela dei diritti fondamentali (ad eccezione della Convenzione dei diritti dei bambini del 1989), ma nella misura in cui su singoli diritti umani si stanno formando consuetudini internazionali di riconoscimento, deve ritenersi vincolata al rispetto delle rispettive norme di diritto internazionale Per quanto riguarda la forma di governo il Sommo Pontefice, a differenza di un monarca costituzionale, egli ha il diritto e dovere di governare la Chiesa e il suo Stato trasformando, se necessario la propria volontà e ragione in legge come un monarca assoluto. Tuttavia dispone con la Segreteria di Stato, la Pontificia Commissione e il suo presidente, il Governatorato, i Consiglieri di Stato e gli organi dell'ordinamento giudiziario (giudice unico, tribunale, Corte d'appello, Corte di cassazione) di strutture organizzative rese potenzialmente partecipi al suo governo. Si può parlare di un governo per il mezzo della legge che conosce limiti solo nel diritto divino. Allo stato attuale, tale forma pertanto non contiene elementi di democrazia e di stato di diritto sufficienti per una partecipazione all'Unione europea e al Consiglio d'Europa, oltre a quella di semplice osservatore assunta anche nell'ONU.
J. Arrieta, Codice di norme vaticane, Venezia 2006F. Cammeo, Ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano, Firenze 1932 (rist. 2005)F. Clementi, Città del Vaticano, Bologna 2009P. A. D'Avack, Vaticano e Santa sede, Bologna 1994D. Donati, La Città del Vaticano nella teoria generale dello Stato, Padova 1930J.-B. D'Onorio, Le Saint-Siège dans la communauté internazionale, Revue générale de droit 1997, 495ss.
S. Ferrari (a cura di), Concordato e Costituzione, Bologna 1984F. Germelmann, Heiliger Stuhl und Vatikanstaat in der internationalen Gemeinschaft, Archiv des Völkerrechts, 2009, 147ss.
W. Hilgeman, Il governo dello Stato della Citta del Vaticano e la nuova legge fondamentale, Roma 2007 B. Jatta (a cura di), 1929-2009: ottanta anni dello Stato della Citta del Vaticano, Citta del Vaticano, 2009 L. Musselli, Stato della Città del Vaticano, in G. Guidi (a cura di), Piccolo Stato, Costituzione e convenzioni internazionali, Torino, 2003 F. Ruffini, Francesco, Lo Stato della Citta del Vaticano: considerazioni critiche, Torino 1931 M. Tedeschi, Vaticano (Stato della Città del), Enciclopedia del Diritto, XLVI, Milano 1993, 284ss.
Fonti costituzionali dello Stato della Città del Vaticano
1. Trattato fra la Santa Sede e l'Italia (11 febbraio 1929)
IN NOME DELLA SANTISSIMA TRINITÀ Premesso: Che la Santa Sede e l'Italia hanno riconosciuto la convenienza di eliminare ogni ragione di dissidio fra loro esistente con l'addivenire ad una sistemazione definitiva dei reciproci rapporti, che sia conforme a giustizia ed alla dignità delle due Alte Parti e che, assicurando alla Santa Sede in modo stabile una condizione di fatto e di diritto la quale Le garantisca l'assoluta indipendenza per l'adempimento della Sua alta missione nel mondo, consenta alla Santa Sede stessa di riconoscere composta in modo definitivo ed irrevocabile la « questione romana », sorta nel 1870 con l'annessione di Roma al Regno d'Italia sotto la dinastia di Casa Savoia; Che dovendosi, per assicurare alla Santa Sede l'assoluta e visibile indipendenza, garantirLe una sovranità indiscutibile pur nel campo internazionale, si è ravvisata la necessità di costituire, con particolari modalità, la Città del Vaticano, riconoscendo sulla medesima alla Santa Sede la piena proprietà e l'esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana; Sua Santità il Sommo Pontefice Pio XI e Sua Maestà Vittorio Emanuele III Re d'Italia, hanno risoluto di stipulare un Trattato, nominando a tale effetto due Plenipotenziari, cioè per parte di Sua Santità, Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Pietro Gasparri, Suo Segretario di Stato, e per parte di Sua Maestà, Sua Eccellenza il Signor Cavaliere Benito Mussolini, Primo Ministro e Capo del Governo; i quali, scambiati i loro rispettivi pieni poteri e trovatili in buona e dovuta forma, hanno convenuto negli Articoli seguenti: Art. 1. (L'Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell'articolo 1° dello Statuto del Regno 4 marzo 1848, pel quale la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato.116) Art. 2. L'Italia riconosce la sovranità della Santa Sede nel campo internazionale come attributo inerente alla sua natura, in conformità alla sua tradizione ed alle esigenze della sua missione nel 116 "Si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti Lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano" (Prot. Add. 1 dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984 che apporta modificazioni al Concordato lateranense).
Art. 3. L'Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà e la esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana sul Vaticano, com'è attualmente costituito, con tutte le sue pertinenze e dotazioni, creandosi per tal modo la Città del Vaticano per gli speciali fini e con le modalità di cui al presente Trattato. I confini di detta Città sono indicati nella Pianta che costituisce l'Allegato I° del presente Trattato, del quale forma parte integrante. Resta peraltro inteso che la piazza di San Pietro, pur facendo parte della Città del Vaticano, continuerà ad essere normalmente aperta al pubblico e soggetta ai poteri di polizia delle autorità italiane; le quali si arresteranno ai piedi della scalinata della Basilica, sebbene questa continui ad essere destinata al culto pubblico, e si asterranno perciò dal montare ed accedere alla detta Basilica, salvo che siano invitate ad intervenire dall'autorità competente. Quando la Santa Sede, in vista di particolari funzioni, credesse di sottrarre temporaneamente la piazza di San Pietro al libero transito del pubblico, le autorità italiane, a meno che non fossero invitate dall'autorità competente a rimanere, si ritireranno al di là delle linee esterne del colonnato berniniano e del loro prolungamento. Art. 4 La sovranità e la giurisdizione esclusiva, che l'Italia riconosce alla Santa Sede sulla Città del Vaticano, importa che nella medesima non possa esplicarsi alcuna ingerenza da parte del Governo Italiano e che non vi sia altra autorità che quella della Santa Sede. Art. 5. Per l'esecuzione di quanto è stabilito nell'articolo precedente, prima dell'entrata in vigore del presente Trattato, il territorio costituente la Città del Vaticano dovrà essere, a cura del Governo italiano, reso libero da ogni vincolo e da eventuali occupatori. La Santa Sede provvederà a chiuderne gli accessi, recingendo le parti aperte, tranne la piazza di San Pietro. Resta per altro convenuto che, per quanto riflette gli immobili ivi esistenti, appartenenti ad istituti od enti religiosi, provvederà direttamente la Santa Sede a regolare i suoi rapporti con questi, disinteressandosene lo Stato italiano. Art. 6. (omissis: garanzie concernenti acque e servizi di comunicazione). Art. 7. (omissis garanzie concernenti edilizia e divieto di trasvolo) Art. 8. L'Italia, considerando sacra ed inviolabile la persona del Sommo Pontefice, dichiara punibili l'attentato contro di Essa e la provocazione a commetterlo con le stesse pene stabilite per l'attentato e la provocazione a commetterlo contro la persona del Re. Le offese e le ingiurie pubbliche commesse nel territorio italiano contro la persona del Sommo Pontefice con discorsi, con fatti e con scritti sono punite come le offese e le ingiurie alla persona del Art. 9. In conformità alle norme del diritto internazionale sono soggette alla sovranità della Santa Sede tutte le persone aventi stabile residenza nella Città del Vaticano. Tale residenza non si perde per il semplice fatto di una temporanea dimora altrove, non accompagnata dalla perdita dell'abitazione nella Città stessa o da altre circostanze comprovanti l'abbandono di detta residenza. Cessando di essere soggette alla sovranità della Santa Sede, le persone menzionate nel comma precedente, ove a termini della legge italiana, indipendentemente dalle circostanze di fatto, sopra previste, non siano da ritenere munite di altra cittadinanza, saranno in Italia considerate senz'altro cittadini italiani. Alle persone stesse, mentre sono soggette alla sovranità della Santa Sede, saranno applicabili nel territorio del Regno d'Italia, anche nelle materie in cui deve essere osservata la legge personale (quando non siano regolate da norme emanate dalla Santa Sede), quelle della legislazione italiana, e ove si tratti di persona che sia da ritenere munita di altra cittadinanza, quelle dello Stato cui essa Art. 10. I dignitari della Chiesa e le persone appartenenti alla Corte Pontificia, che verranno indicati in un elenco da concordarsi fra le Alte Parti contraenti, anche quando non fossero cittadini del Vaticano, saranno sempre ed in ogni caso rispetto all'Italia esenti dal servizio militare, dalla giuria e da ogni prestazione di carattere personale. Questa disposizione si applica pure ai funzionari di ruolo dichiarati dalla Santa Sede indispensabili, addetti in modo stabile e con stipendio fisso agli uffici della Santa Sede, nonché ai dicasteri ed agli uffici indicati appresso negli articoli 13, 14, 15 e 16, esistenti fuori della Città del Vaticano. Tali funzionari saranno indicati in altro elenco, da concordarsi come sopra è detto e che annualmente sarà aggiornato dalla Santa Sede. Gli ecclesiastici che, per ragione di ufficio, partecipano fuori della città del Vaticano all'emanazione degli atti della Santa Sede, non sono soggetti per cagione di essi a nessun impedimento, investigazione o molestia da parte delle autorità italiane. Ogni persona straniera investita di ufficio ecclesiastico in Roma gode delle garanzie personali competenti ai cittadini italiani in virtù delle leggi del Regno. Art. 11. Gli enti centrali della Chiesa Cattolica sono esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano (salvo le disposizioni delle leggi italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali), nonché dalla conversione nei riguardi dei beni immobili. Art. 12. L'Italia riconosce alla Santa Sede il diritto di legazione attivo e passivo secondo le regole generali del diritto internazionale. Gli inviati dei Governi esteri presso la Santa Sede continuano a godere nel Regno di tutte le prerogative ed immunità, che spettano agli agenti diplomatici secondo il diritto internazionale, e le loro sedi potranno continuare a rimanere nel territorio Italiano godendo delle immunità loro dovute a norma del diritto internazionale, anche se i loro Stati non abbiano rapporti diplomatici con l'Italia. Resta inteso che l'Italia si impegna a lasciare sempre ed in ogni caso libera la corrispondenza da tutti gli Stati, compresi i belligeranti, alla Santa Sede e viceversa, nonché il libero accesso dei Vescovi di tutto il mondo alla Sede Apostolica. Le Alte Parti contraenti si impegnano a stabilire fra loro normali rapporti diplomatici, mediante accreditamento di un Ambasciatore italiano presso la Santa Sede e di un Nunzio pontificio presso l'Italia, il quale sarà il Decano del Corpo Diplomatico, a termini del diritto consuetudinario riconosciuto dal Congresso di Vienna con atto del 9 giugno 1815. Per effetto della riconosciuta sovranità e senza pregiudizio di quanto è disposto nel successivo art. 19, i diplomatici della Santa Sede ed i corrieri spediti in nome del Sommo Pontefice godono nel territorio italiano, anche in tempo di guerra, dello stesso trattamento dovuto ai diplomatici ed ai corrieri di gabinetto degli altri Governi esteri, secondo le norme del diritto internazionale. Art. 13.-16. (omissis: garanzie di proprietà extraterritoriali e di immunità di sede diplomatica) Art. 17. (omissis: esenzioni tributarie) Art. 18. I tesori d'arte e di scienza esistenti nella Città del Vaticano e nel Palazzo Lateranense rimarranno visibili agli studiosi ed ai visitatori, pur essendo riservata alla Santa Sede piena libertà di regolare l'accesso del pubblico. Art. 19. I diplomatici e gli inviati della Santa Sede, i diplomatici e gli inviati dei Governi esteri presso la Santa Sede e i dignitari della Chiesa provenienti dall'estero diretti alla Città del Vaticano e muniti di passaporti degli Stati di provenienza, vistati dai rappresentanti pontifici all'estero, potranno senz'altra formalità accedere alla medesima attraverso il territorio italiano. Altrettanto dicasi per le suddette persone, le quali munite di regolare passaporto pontificio si recheranno dalla Città del Vaticano all'estero. Art. 20. (omissis: garanzia transito merci) Art. 21. Tutti i Cardinali godono in Italia degli onori dovuti ai Principi del sangue; quelli residenti in Roma, anche fuori della Città del Vaticano, sono a tutti gli effetti cittadini della medesima. Durante la vacanza della Sede Pontificia, l'Italia provvede in modo speciale a che non sia ostacolato il libero transito ed accesso dei Cardinali attraverso il territorio italiano al Vaticano, e che non si ponga impedimento o limitazione alla libertà personale dei medesimi. Cura, inoltre, l'Italia che nel suo territorio all'intorno della Città del Vaticano non vengano commessi atti, che comunque possano turbare le adunanze del Conclave. Le dette norme valgono anche per i Conclavi che si tenessero fuori della Città del Vaticano, nonché per i Concili presieduti dal Sommo Pontefice o dai suoi Legati e nei riguardi dei Vescovi chiamati a Art. 22. A richiesta della Santa Sede e per delegazione che potrà essere data dalla medesima o nei singoli casi o in modo permanente, l'Italia provvederà nel suo territorio alla punizione dei delitti che venissero commessi nella Città del Vaticano, salvo quando l'autore del delitto si sia rifugiato nel territorio italiano, nel qual caso si procederà senz'altro contro di lui a norma delle leggi italiane. La Santa Sede consegnerà allo Stato italiano le persone, che si fossero rifugiate nella Città del Vaticano, imputate di atti, commessi nel territorio italiano, che siano ritenuti delittuosi dalle leggi di ambedue gli Stati. Analogamente si provvederà per le persone imputate di delitti, che si fossero rifugiate negli immobili dichiarati immuni nell'art. 15, a meno che i preposti ai detti immobili preferiscano invitare gli agenti italiani ad entrarvi per arrestarle. Art. 23. Per l'esecuzione nel Regno delle sentenze emanate dai tribunali della Città del Vaticano si applicheranno le norme del diritto internazionale. Avranno invece senz'altro piena efficacia giuridica, anche a tutti gli effetti civili, in Italia le sentenze ed i provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche ed ufficialmente comunicati alle autorità civili, circa persone ecclesiastiche o religiose e concernenti materie spirituali o disciplinari. Art. 24. La Santa Sede, in relazione alla sovranità che le compete anche nel campo internazionale, dichiara che Essa vuole rimanere e rimarrà estranea alle competizioni temporali fra gli altri Stati ed ai Congressi internazionali indetti per tale oggetto, a meno che le parti contendenti facciano concorde appello alla sua missione di pace, riservandosi in ogni caso di far valere la sua potestà morale e spirituale. In conseguenza di ciò la Città del Vaticano sarà sempre ed in ogni caso considerata territorio neutrale ed inviolabile. Art. 25. Con speciale convenzione sottoscritta unitamente al presente Trattato, la quale costituisce l'Allegato IV al medesimo e ne forma parte integrante, si provvede alla liquidazione dei crediti della Santa Sede verso l'Italia Art. 26. La Santa Sede ritiene che con gli accordi, i quali sono oggi sottoscritti, Le viene assicurato adeguatamente quanto Le occorre per provvedere con la dovuta libertà ed indipendenza al governo pastorale della Diocesi di Roma e della Chiesa Cattolica in Italia e nel mondo; dichiara definitivamente ed irrevocabilmente composta e quindi eliminata la « questione romana » e riconosce il Regno d'Italia sotto la dinastia di Casa Savoia con Roma capitale dello Stato italiano. Alla sua volta l'Italia riconosce lo Stato della Città del Vaticano sotto la sovranità del Sommo È abrogata la legge 13 maggio 1871 n. 214 e qualunque altra disposizione contraria al presente Art. 27. Il presente Trattato, non oltre quattro mesi dalla firma, sarà sottoposto alla ratifica del Sommo Pontefice e del Re d'Italia ed entrerà in vigore all'atto stesso dello scambio delle ratifiche. Roma, undici febbraio millenovecentoventinove. PIETRO Cardinale GASPARRI BENITO MUSSOLINI 2. Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano (26 novembre 2000)
GIOVANNI PAOLO PP. II. Avendo preso atto della necessità di dare forma sistematica ed organica ai mutamenti introdotti in fasi successive nell'ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano e volendo renderlo sempre meglio rispondente alle finalità istituzionali dello stesso, che esiste a conveniente garanzia della libertà della Sede Apostolica e come mezzo per assicurare l'indipendenza reale e visibile del Romano Pontefice nell'esercizio della Sua missione nel mondo, di Nostro Motu Proprio e certa scienza, con la pienezza della Nostra sovrana autorità, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto appresso, da osservarsi come Legge dello Stato: Art. 1 1. Il Sommo Pontefice, Sovrano dello Stato della Città del Vaticano, ha la pienezza dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario.
2. Durante il periodo di Sede vacante, gli stessi poteri appartengono al Collegio dei Cardinali, il quale tuttavia potrà emanare disposizioni legislative solo in caso di urgenza e con efficacia limitata alla durata della vacanza, salvo che esse siano confermate dal Sommo Pontefice successivamente eletto a norma della legge canonica.
Art. 2 La rappresentanza dello Stato nei rapporti con gli Stati esteri e con gli altri soggetti di diritto internazionale, per le relazioni diplomatiche e per la conclusione dei trattati, è riservata al Sommo Pontefice, che la esercita per mezzo della Segreteria di Stato.
Art. 3 1. Il potere legislativo, salvi i casi che il Sommo Pontefice intenda riservare a Se stesso o ad altre istanze, è esercitato da una Commissione composta da un Cardinale Presidente e da altri Cardinali, tutti nominati dal Sommo Pontefice per un quinquennio.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la Commissione è presieduta dal primo dei Cardinali Membri.
3. Le adunanze della Commissione sono convocate e presiedute dal Presidente e vi partecipano, con voto consultivo, il Segretario Generale ed il Vice Segretario Generale.
Art. 4 1. La Commissione esercita il suo potere entro i limiti della Legge sulle fonti del diritto, secondo le disposizioni di seguito indicate ed il proprio Regolamento.
2. Per l'elaborazione dei progetti di legge, la Commissione si avvale della collaborazione dei Consiglieri dello Stato, di altri esperti nonché degli Organismi della Santa Sede e dello Stato che possano esserne interessati.
3. I progetti di legge sono previamente sottoposti, per il tramite della Segreteria di Stato, alla considerazione del Sommo Pontefice.
Art. 5 1. Il potere esecutivo è esercitato dal Presidente della Commissione, in conformità con la presente Legge e con le altre disposizioni normative vigenti.117 2. Nell'esercizio di tale potere il Presidente è coadiuvato dal Segretario Generale e dal Vice 3. Le questioni di maggiore importanza sono sottoposte dal Presidente all'esame della Art. 6 Nelle materie di maggiore importanza si procede di concerto con la Segreteria di Stato.
Art. 7 1. Il Presidente della Commissione può emanare Ordinanze, in attuazione di norme legislative e regolamentari.
2. In casi di urgente necessità, egli può emanare disposizioni aventi forza di legge, le quali tuttavia perdono efficacia se non sono confermate dalla Commissione entro novanta giorni.
3. I1 potere di emanare Regolamenti generali resta riservato alla Commissione.
Art. 8 1. Fermo restando quanto disposto agli artt. 1 e 2, il Presidente della Commissione rappresenta lo Stato.
2. Egli può delegare la rappresentanza legale al Segretario Generale per l'ordinaria attività Art. 9 1. Il Segretario Generale coadiuva nelle sue funzioni il Presidente della Commissione. Secondo le modalità indicate nelle Leggi e sotto le direttive del Presidente della Commissione, egli: a) sovraintende all'applicazione delle Leggi e delle altre disposizioni normative ed all'attuazione delle decisioni e delle direttive del Presidente della Commissione; 117 Cfr. Legge sul governo dello Stato della Città del Vaticano. N. CCCLXXXIV del 16 luglio 2002 TITOLO I Il Governo dello Stato della Città del Vaticano CAPO I GovernatoratoArt. 1 (Il Governatorato) Il Governatorato è costituito dal complesso degli Organismi destinati all'esercizio delpotere esecutivo nello Stato della Città del Vaticano e - nei limiti derivanti dalla loro specifica condizione giuridica - nelle aree di cui agli artt. 15 e 16 del Trattato Lateranense.
CAPO II Organi di GovernoArt. 2 (Il Cardinale Presidente) 1. Il potere esecutivo è esercitato dal Cardinale Presidente della Pontificia per lo Stato della Città del Vaticano, che assume il titolo di Presidente del Governatorato. Nell'esercizio delle sue attribuzioni, è coadiuvato direttamente dal Segretario Generale e dal Vice Segretario Generale, ai quali può delegare, anche in via permanente, l'espletamento di determinate funzioni.
2. Il Presidente assicura il governo dello Stato ai sensi dell'art. 5 della Legge fondamentale, impartendo le direttive necessarie per la sua organizzazione generale e definendo gli indirizzi dell'amministrazione statale.
Nell'esercizio dei suoi poteri procede sentiti ordinariamente il Segretario Generale ed il Vice Segretario Generale nonché, ove occorra, il Consigliere Generale dello Stato, altri Consiglieri dello Stato, i Direttori ed i Responsabili degli altri Organismi operativi, concertandosi altresì con la Segreteria di Stato nelle materie di maggior interesse, ai sensi dell'art. 6 della Legge fondamentale dello Stato.
b) sovraintende all'attività amministrativa del Governatorato e coordina le funzioni delle varie 2. In caso di assenza o impedimento sostituisce il Presidente della Commissione, eccetto per quanto disposto all'art. 7, n. 2.
Art. 10 1. Il Vice Segretario Generale, d'intesa con il Segretario Generale, sovraintende all'attività di preparazione e redazione degli atti e della corrispondenza e svolge le altre funzioni a lui 2. Egli sostituisce il Segretario Generale in caso di sua assenza o impedimento.
Art. 11 1. Per la predisposizione e l'esame dei bilanci e per altri affari di ordine generale riguardanti il personale e l'attività dello Stato, il Presidente della Commissione è assistito dal Consiglio dei Direttori, da lui periodicamente convocato e da lui presieduto.
2. Ad esso prendono parte anche il Segretario Generale ed il Vice Segretario Generale.
Art. 12 I bilanci preventivo e consuntivo dello Stato, dopo l'approvazione da parte della Commissione, sono sottoposti al Sommo Pontefice per il tramite della Segreteria di Stato.
Art. 13 1. Il Consigliere Generale ed i Consiglieri dello Stato, nominati dal Sommo Pontefice per un quinquennio, prestano la loro assistenza nell'elaborazione delle Leggi e in altre materie di 2. I Consiglieri possono essere consultati sia singolarmente che collegialmente.
3. Il Consigliere Generale presiede le riunioni dei Consiglieri; esercita altresì funzioni di coordinamento e di rappresentanza dello Stato, secondo le indicazioni del Presidente della Art. 14 Il Presidente della Commissione, oltre ad avvalersi del Corpo di Vigilanza, ai fini della sicurezza e della polizia può richiedere l'assistenza della Guardia Svizzera Pontificia.
Art. 15 1. Il potere giudiziario è esercitato, a nome del Sommo Pontefice, dagli organi costituiti secondo l'ordinamento giudiziario dello Stato.
2. La competenza dei singoli organi è regolata dalla legge.
3. Gli atti giurisdizionali debbono essere compiuti entro il territorio dello Stato.
Art. 16 In qualunque causa civile o penale ed in qualsiasi stadio della medesima, il Sommo Pontefice può deferirne l'istruttoria e la decisione ad una particolare istanza, anche con facoltà di pronunciare secondo equità e con esclusione di qualsiasi ulteriore gravame.
Art. 17 1. Fatto salvo quanto disposto nell'articolo seguente, chiunque ritenga leso un proprio diritto o interesse legittimo da un atto amministrativo può proporre ricorso gerarchico ovvero adire l'autorità giudiziaria competente.
2. Il ricorso gerarchico preclude, nella stessa materia, l'azione giudiziaria, tranne che il Sommo Pontefice non l'autorizzi nel singolo caso.
Art. 18 1. Le controversie relative al rapporto di lavoro tra i dipendenti dello Stato e l'Amministrazione sono di competenza dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica, a norma del proprio Statuto.
2. I ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari disposti nei confronti dei dipendenti dello Stato possono essere proposti dinanzi alla Corte di Appello, secondo le norme proprie.
Art. 19 La facoltà di concedere amnistie, indulti, condoni e grazie è riservata al Sommo Pontefice.
Art. 20 1. La bandiera dello Stato della Città del Vaticano è costituita da due campi divisi verticalmente, uno giallo aderente all'asta e l'altro bianco, e porta in quest'ultimo la tiara con le chiavi, il tutto secondo il modello, che forma l'allegato A della presente Legge.
2. Lo stemma è costituito dalla tiara con le chiavi, secondo il modello che forma l'allegato B della presente Legge.
3. Il sigillo dello Stato porta nel centro la tiara con le chiavi ed intorno le parole "Stato della Città del Vaticano", secondo il modello che forma l'allegato C della presente Legge.
La presente Legge fondamentale sostituisce integralmente la Legge fondamentale della Città del Vaticano, 7 giugno 1929, n. I. Parimenti sono abrogate tutte le norme vigenti nello Stato in contrasto con la presente Legge.
Essa entrerà in vigore il 22 febbraio 2001, Festa della Cattedra di San Pietro Apostolo.
Comandiamo che l'originale della presente Legge, munito del sigillo dello Stato, sia depositato nell'Archivio delle Leggi dello Stato della Città del Vaticano, e che il testo corrispondente sia pubblicato nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.
Data dal Nostro Palazzo Apostolico Vaticano il ventisei novembre duemila, Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'Universo, anno XXIII del Nostro Pontificato.
3. Legge sulle fonti del diritto (1 ottobre 2008)
BENEDETTO PP. XVI Per procedere ulteriormente nel sistematico adeguamento normativo dell'ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano, avviato con la legge fondamentale del 26 novembre 2000, di Nostro Motu Proprio e certa scienza, con la pienezza della Nostra Sovrana autorità, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto appresso, da osservarsi come legge dello Stato: Art. 1 (Fonti principali del diritto) 1. L'ordinamento giuridico vaticano riconosce nell'ordinamento canonico la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento interpretativo.
2. Sono fonti principali del diritto la legge fondamentale e le leggi promulgate per lo Stato della Città del Vaticano dal Sommo Pontefice, dalla Pontificia Commissione o da altre autorità alle quali Egli abbia conferito l'esercizio del potere legislativo.
3. Quanto disposto circa le leggi riguarda anche i decreti, i regolamenti e ogni altra disposizione normativa legittimamente emanati.
4. L'ordinamento giuridico vaticano si conforma alle norme di diritto internazionale generale e a quelle derivanti da trattati e altri accordi di cui la Santa Sede è parte, salvo quanto prescritto al n. 1.
Art. 2 (Pubblicazione, entrata in vigore e conservazione) 1. Le leggi sono pubblicate con la data e con il numero romano progressivo per la durata di ciascun 2. Le leggi entrano in vigore il settimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un diverso termine.
3. Le leggi indicate nell'art. 1 n. 2 sono depositate nell'apposito Archivio del Governatorato e pubblicate nello speciale supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, eccetto che in casi particolari sia prescritta nella legge medesima una diversa forma di pubblicazione.
Art. 3 (Recezione della legislazione italiana) 1. Nelle materie alle quali non provvedono le fonti indicate nell'art. 1, si osservano, in via suppletiva e previo recepimento da parte della competente autorità vaticana, le leggi e gli altri atti normativi emanati nello Stato Italiano.
2. Il recepimento è disposto purché i medesimi non risultino contrari ai precetti di diritto divino, né ai principi generali del diritto canonico, nonché alle norme dei Patti Lateranensi e successivi Accordi e sempre che, in relazione allo stato di fatto esistente nella Città del Vaticano, risultino ivi applicabili.
Art. 4 (Norme civili) Sotto le riserve specificate nell'art. 3, si osserva il Codice civile italiano del 16 marzo 1942 con le leggi che lo hanno modificato fino all'entrata ih vigore della presente legge, salve le seguenti a) la cittadinanza vaticana è regolata da apposita legge vaticana; b) la capacità a compiere qualsiasi atto giuridico, ad acquistare e disporre per negozio tra vivi o a causa di morte dei chierici, dei membri degli Istituti di vita consacrata religiosi e delle Società di vita apostolica, che siano cittadini vaticani, è regolata dalla legge canonica; c) il matrimonio è regolato esclusivamente dalla legge canonica; d) l'adozione è autorizzata dal Sommo Pontefice; e) la prescrizione, quanto ai beni ecclesiastici, è regolata dai cann. 197-199 e 1268-1270 del Codex iuris canonici, osservandosi inoltre il can. 76 § 2 del f) le donazioni ed i lasciti per causa di morte a favore delle pie cause sono regolati dai cann.
1299-1300; 1308-1310 dello stesso Codex; g) gli atti di nascita, di matrimonio e di morte sono redatti a norma della legislazione vaticana; h) i registri di cittadinanza e di anagrafe sono tenuti presso il Governatorato; i) i rapporti di lavoro sono disciplinati da apposita normativa vaticana; l) le funzioni di notaro sono esercitate da avvocati della Santa Sede designati dal Presidente del Governatorato. Con le stesse modalità, possono essere designati, per l'esercizio delle funzioni notarili, anche avvocati rotali o civili che abbiano un rapporto organico, o di collaborazione per contratto, con il Governatorato; m) le funzioni del conservatore delle ipoteche, agli effetti delle trascrizioni e delle iscrizioni ipotecarie, sono esercitate dalla Direzione dei Servizi Tecnici. La stessa Direzione provvede anche alla tenuta ed aggiornamento del catasto. Art. 5 (Norme di procedura civile) Si osserva il Codice di procedura civile vaticano del 1° maggio 1946, con le modificazioni successive, anche per la semplificazione e l'abbreviazione del rito.
Art. 6 (Poteri del giudice in materia civile) Quando una controversia civile non si possa decidere con il riferimento ad una norma prevista dalle fonti indicate nei precedenti articoli, il giudice decide tenuti presenti i precetti del diritto divino e del diritto naturale, nonché i principi generali dell'ordinamento giuridico vaticano.
Art. 7 (Norme penali) 1. Fino a che non si provveda a nuova definizione del sistema penale, si osserva, sotto le riserve specificate nell'art. 3, il Codice penale italiano recepito con la legge 7 giugno 1929, n. II, come modificato ed integrato dalle leggi vaticane.
2. La legge prevede i casi nei quali alle pene detentive possono essere sostituite sanzioni alternative e ne indica la natura, avuta presente la funzione educativa della pena.
3. Le pene pecuniarie espresse in lire italiane, convertite in Euro ai sensi della legge 28 dicembre 2001, n. CCCLXXI, sono determinate con provvedimento amministrativo del Cardinale Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano.
4. Gli illeciti amministrativi e le relative sanzioni sono regolati da apposita legge vaticana.
Art. 8 (Norme di procedura penale) Sino a che non si provveda a nuova disciplina del rito, si osserva, sotto le riserve specificate nell'art. 3, il Codice di procedura penale italiano recepito con la legge 7 giugno 1929, n. II, come modificato ed integrato dalle leggi vaticane.
Art. 9 (Poteri del giudice in materia penale) Qualora manchi qualunque disposizione penale e tuttavia sia commesso un fatto che offenda i principi della religione o della morale, l'ordine pubblico o la sicurezza delle persone o delle cose, il giudice può richiamarsi ai principi generali della legislazione per comminare pene pecuniarie sino ad Euro tremila, ovvero pene detentive sino a sei mesi, applicando, se del caso, le sanzioni alternative di cui alla legge 14 dicembre 1994, n. CCXXVII.
Art. 10 (Rappresentanza, Patrocinio e Giuramento nel giudizio) 1. La rappresentanza ed il patrocinio nelle diverse sedi di giudizio sono regolati da apposita legge.
2. Nei giudizi il giuramento delle parti, dei testimoni, dei periti o di altri deve prestarsi nelle forme osservate dinanzi ai tribunali ecclesiastici.
Art. 11 (Istruzione scolastica) 1. Ferma restando la specificità dell'ordinamento vaticano, che si ispira in materia di istruzione e formazione alle indicazioni del Magistero della Chiesa con particolare riguardo alla primaria responsabilità dei genitori, l'istruzione scolastica è obbligatoria, dall'età di sei anni a quella di diciotto compiuti.
2. All'obbligo si soddisfa con la frequenza di strutture scolastiche legalmente riconosciute, secondo la legislazione dei diversi Stati, salvo che i genitori e tutori dimostrino di poter impartire privatamente l'istruzione a loro cura e spese e con idonei strumenti didattici.
3. Con provvedimento amministrativo saranno stabilite le modalità applicative.
Art. 12 (Norme amministrative) 1. Salva specifica normativa vaticana e sotto le riserve indicate nell'art. 3, si osservano nella Città del Vaticano: a) la legislazione dello Stato italiano vigente all'entrata in vigore della presente legge, compresi i regolamenti e i trattati ratificati dall'Italia e le norme di esecuzione dei trattati medesimi, 1) i pesi e misure di ogni genere; 2) i brevetti di invenzione e i marchi e brevetti di fabbrica; 5) le telecomunicazioni ed i relativi servizi, sia su rete fissa che mobile, nelle loro diverse componenti; 6) la trasmissione dell'energia elettrica; 8) gli automobili e la loro circolazione; 9) la difesa contro le malattie infettive e contagiose.
b) le leggi dello Stato italiano, con i relativi regolamenti generali e speciali, e con i regolamenti della Regione Lazio, della Provincia e del Comune di Roma, concernenti la polizia edilizia ed urbana e l'igiene e la sanità pubblica.
2. In caso di necessità dettato da pubblica utilità, per l'acquisizione allo Stato di beni privati, l'utilizzo temporaneo dei medesimi, le prestazioni di opere e servizi, provvede il Presidente del Governatorato con decreto motivato, stabilendo il relativo indennizzo.
3. Per autorità dello Stato previste nelle leggi e nei regolamenti richiamati in quest'articolo si intende il Presidente del Governatorato, salvo espressa delega da parte del Art. 13 (Abrogazione ed entrata in vigore) La presente legge sulle fonti del diritto sostituisce integralmente la legge sulle fonti del diritto 7 giugno 1929, n. II. Essa entrerà in vigore il 1° gennaio 2009.
Comandiamo che l'originale della presente legge, munito del sigillo dello Stato, sia depositato nell'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano, e che il testo corrispondente sia pubblicato nel supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.
Dato dal Nostro Palazzo Apostolico Vaticano il primo ottobre 2008, anno IV del Nostro Pontificato.
BENEDETTO PP. XVI Recent working papers
The complete list of working papers is can be found at **Political Theory Series
ε Al.Ex Series
tTransitions Series
Q Quaderni CIVIS
2010 n.176** Fabio Longo and Jőrg Luther: Costituzioni di microstati europei: I casi di Cipro, Liechtenstein e Città del Vaticano Mikko Välimäki: Introducing Class Actions in Finland: an Example of Lawmaking without Economic Analysis Matteo Migheli: Do the Vietnamese support Doi Moi? Guido Ortona: Punishment and cooperation: the "old" theory Giovanni B. Ramello: Property rights and externalities: The uneasy case of knowledge Nadia Fiorino and Emma Galli: An analysis of the determinants of corruption: Evidence from the Italian regions Jacopo Costa and Roberto Ricciuti: State capacity, manufacturing and civil conflict Giovanni B. Ramello: Copyright & endogenous market structure: A glimpse from the journal-publishing market Mario Ferrero: The cult of martyrs Cinzia Di Novi: The indirect effect of fine particulate matter on health through individuals' life-style Donatella Porrini and Giovanni B. Ramello: Class action and financial markets: Insights from law and economics 2010 n.165** Corrado Malandrino: Il pensiero di Roberto Michels sull'oligarchia, la classe politica e il capo carismatico. Dal Corso di sociologia politica (1927) ai Nuovi studi sulla classe politica (1936) Matteo Migheli: Gender at work: Productivity and incentives Gian-Luigi Bulsei and Noemi Podestà (Eds): Imprese differenti. Le organizzazioni cooperative tra crisi economica e nuovo welfare Claudia Cusinello and Franco Amisano: Analysis for the implementation of a sustainable transport model in the eastern Piedmont county of Alessandria, Italy Roberto Ricciuti: Accumulazione del capitale e crescita economica tra Italia liberale e regime fascista Carla Marchese and Giovanni B. Ramello: In the beginning was the Word. Now is the Copyright Peter Lewisch, Stefania Ottone and Ferruccio Ponzano: Free-riding on altruistic punishment? An experimental comparison of third-party-punishment in a stand-alone and in an in-group environment Rongili Biswas, Carla Marchese and Fabio Privileggi: Tax evasion in a principal-agent model with self-protection Alessandro Lanteri and Stefania Ottone: Economia ed etica negli esperimenti Cinzia Di Novi: Sample selection correction in panel data models when selectivity is due to two sources Michela Martinoia: European integration, labour market dynamics and migration flows Massimo Pasquariello and GianMarco Chiesi: Valore aggiunto e tipologia di spesa in Piemonte. Un confronto tra Alessandria e gli altri capoluoghi di provincia Massimo Pasquariello: Produttività, sistemi locali del lavoro, specializzazione produttiva e scenari futuri. Studio preliminare in preparazione del Piano strategico per il comune di Alessandria Massimo Pasquariello and GianMarco Chiesi: L'analisi dei determinanti di un'area territoriale. Studio preliminare in preparazione del Piano strategico per il comune di Alessandria Cristina Elisa Orso: Formal and informal sectors: Interactions between moneylenders and traditional banks in the rural Indian credit market

Source: http://polis.unipmn.it/pubbl/RePEc/uca/ucapdv/luther176.pdf

marcoinfussi.it

Plant Biology ISSN 1435-8603 Tetracycline accumulates in Iberis sempervirens L. throughapoplastic transport inducing oxidative stress and growthinhibitionG. Di Marco1, A. Gismondi1, L. Canuti1, M. Scimeca2, A. Volpe2 & A. Canini11 Department of Biology, University of Rome ‘Tor Vergata', Rome, Italy2 Department of Biomedicine and Prevention, University of Rome ‘Tor Vergata', Rome, Italy

News and updates, april-october,fy2013

(April-September, FY2013) Board of Directors Advancing Towards Legalizing MiCare Presence in Manila The FSM Assistant Attorney, Mr. Joses Gallen accompanied by the MiCare Administrator, Nena S. Nena met with a Makati based law firm last October 14, 2013 to discuss the possibility of extending legal as- FSM National Government sistance to MiCare. There is a need to register in the